COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 11 Maggio  2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 11 Maggio  2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.20 a carico di:

Sig. STANCATO Dino, Presidente della società FC Rossanese ASD; Sig. MAZZACUA Antonio, Collaboratore-Direttore

Generale FC Rossanese ASD;i Sig. GRASSO Angelo, Calciatore militante nella S.S. Torretta; per rispondere: della

violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39, comma 2, del

Regolamento LND, e dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., la SOCIETA' FC ROSSANESE ASD. della violazione di cui all’art. 4,

comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e

tesserato.

IL DEFERIMENTO

Con nota prot. 8526/126 pf 08 09 GR/mg del 24 giugno 2009, il Sostituto Procuratore Federale:

Letta la raccomandata del 26-06-08, trasmessa dal Presidente della LND C.R. Calabria, Prof. Antonio Cosentino, contenente la

missiva del 03-06-08 dello Studio Legale Pirillo, controfirmata dal calciatore dilettante Angelo Grasso, con la quale si chiedeva

l’intervento del C.R. Calabria per il recupero della somma di complessivi € 11.000,00, di cui ai due assegni allegati in copia non

andati a buon fine;

Letta la racc. del 03-06-08 inviata dallo studio legale Pirillo, controfirmata dal calciatore Angelo Grasso con allegati n. 2 copie

assegni di cui uno emesso il 31-01-08 pari ad € 4.000,00, l’altro emesso il 30-04-08 pari ad € 7.000,00, con la quale il calciatore

Angelo Grasso dichiarava di aver prestato opera in qualità di calciatore alle dipendenze della Rossanese 1909 nella stagione

sportiva 2007-08, e che come corrispettivo per l’attività svolta venivano emessi in suo favore i predetti due assegni non trasferibili

la cui somma non veniva corrisposta nonostante i tentativi esperiti;

Rilevato che, nel corso della audizione resa dinanzi al Sostituto Procuratore Federale, il calciatore Angelo Grasso, attualmente

tesserato per la S.S. Torretta (Promozione Calabria) dichiarava: “Confermo il contenuto della missiva inviata il 03-06-08 dallo

studio legale Pirillo; nella stagione sportiva 2007-08 ho giocato nella Rossanese (società partecipante al campionato di

Eccellenza C.R. Calabria), ed avevo pattuito con il Presidente della società un compenso, incluse tutte le spese, di € 11.000,00.

Il Presidente Stancato mi consegnava dapprima un assegno pari ad € 11.000,00, e successivamente mi consegnava i due

assegni in copia pari ad € 11.000,00 a firma dell’A.D. della società, Sig. Mazzacua; ed ancora: “gli importi degli assegni in atti,

ancora non mi sono stati versati. Nel corso della stagione calcistica mi è stata consegnata esclusivamente la somma di €

2.500,00 in contanti prima della pausa Nataliza”;

Rilevato che, nel corso della audizione resa dinanzi al Sostituto Procuratore Federale, il Sig. Mazzacua Antonio Giuseppe,

Allenatore Professionista di 2^ Categoria riferiva quanto segue: “Sono a conoscenza della cifra che il calciatore Angelo Grasso

avrebbe dovuto percepire dalla Rossanese FC 1909 come rimborso spese per la stagione sportiva 2007-08, in quanto quale

dirigente della società ero incaricato dal Presidente, Sig. Dino Stancato, a trattare e a definire ogni accordo economico con i

calciatori. Per tale attività svolta nella Rossanese non ho mai presentato alcuna domanda al Settore Tecnico. A tal proposito

evidenzio che in data 03-04-09 sono stato squalificato fino al 15-06-09, per non aver comunicato al Settore Tecnico il mio ruolo

ricoperto nella Rossanese non richiedendo la necessaria sospensione dall’albo dei tecnici”; ed ancora: “ in ordine all’accordo

pattuito con il calciatore Grasso, ricordo che la somma complessiva era di € 17.000,00, tale somma comprendeva il rimborso

viaggio per recarsi agli allenamenti, visto che a sua abitazione dista a circa 50 km. da Rossano; ogni altra spesa era a carico

della Rossanese”; ed ancora: “Di tale accordo economico non è stata sottoscritta alcuna scrittura, avendo pattuito l’accordo solo

verbalmente; il Grasso a fronte dell’impegno economico riceveva dei titoli personali del Presidente, che successivamente sono

stati sostituiti da assegni del c.c. della società da me sottoscritti in qualità di amministratore”; ed ancora: “ Il Grasso fino a Natale

2007 ha percepito la somma di circa € 6.000,00 in contanti ed in diverse soluzioni, pertanto, lo stesso dovrebbe aver diritto

all’ulteriore somma di € 11.000,00; era lo stesso Presidente che in mia presenza pagava le predette somme in contanti facendosi

volta per volta restituire i propri titoli corrispondenti alle relative somme; l’accordo verbale di cui sopra veniva pattuito fra il

sottoscritto, il Presidente ed il calciatore Grasso”;

Rilevato che, nel corso dell’audizione resa innanzi al sottoscritto Sostituto Procuratore Federale, il Presidente della FC

Rossanese ASD, Dino Stancato, dichiarava quanto segue: “Non ricordo la somma pattuita verbalmente con il calciatore Grasso

per la stagione sportiva 2007-08, in quanto tale accordo verbale fu preso direttamente dal mio direttore generale, Sig.

Mazzacua…”; ed ancora: “Ricordo vagamente che il Grasso potrebbe aver ricevuto a titolo di rimborso spese, in quanto

viaggiava per svolgere gli allenamenti, la cifra di € 2.500,00, però non sono in grado di ricordare la somma che il Grasso avrebbe

dovuto ricevere a saldo, in quanto la stessa fu pattuita esclusivamente con il Mazzacua, che all’epoca era il mio uomo di fiducia”;

ed ancora: “Il Grasso approdò alla mia società nell’agosto 2007, mentre i miei rapporti con il Mazzacua si deteriorarono nel mese

di dicembre 2007”;

Rilevato che le copie dei due assegni prodotti dal calciatore Angelo Grasso, sottoscritti da Mazzacua Antonio, riportano entrambi

la medesima stampigliatura della FC Rossanese 1909;

Rilevato che, il calciatore Angelo Grasso veniva tesserato per la FC Rossanese ASD in data 25-08-07, così come si evince dallo

tesseramento storico in atti prodotto;

Rilevato che, dal foglio censimento della FC Rossanese ASD, in atti prodotto, emerge che in data 27-08-07 presso il C.R.

Calabria veniva depositata comunicazione riguardante il subentro di alcuni collaboratori tra cui Mazzacua Antonio;

Rilevato che, nei confronti della FC Rossanese ASD, come si evince dal C.U. n. 7 del 22-07-08 C.R. Calabria, veniva deliberata

l’esclusione dal competente campionato per inattività della società, pur non risultando, a tutt’oggi, deliberata la decadenza e revoca della affiliazione ex art. 16 delle N.O.I.F.;

Rilevato che, come comunicato dal Settore Tecnico in data 14-02-09, il Sig. MAZZACUA Antonio, nella stagione sportiva 2007-

08, così come risulta dalla allegata documentazione e dalle surriportate dichiarazioni rese, quale Allenatore Professionista di 2^

Categoria, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 22.985) esercitava l’attività di Collaboratore della FC Rossanese ASD

senza aver presentato alcuna domanda di sospensione volontaria dall’albo, secondo quanto stabilito dall’art. 33 del Regolamento

del Settore Tecnico;

Rilevato che , ai fini dell’applicazione della recidiva ex art. 21 C.G.S., si evidenzia che con delibera della Commissione

Disciplinare Territoriale C.U. n. 6 del 17-07-08, veniva irrogata nei confronti del Presidente Stancato Dino, Presidente della

società FC Rossanese 1909 ASD, la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per anni 4, già inibito fino al 14-06-09, e

alla società FC Rossanese 1909 ASD la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008-09

nonchè l’ammenda di € 5.000,00;

Ritenuto che, per la medesima condotta posta in essere dal tecnico Mazzacua Antonio, relativa alla violazione di cui agli artt. 1

comma 1 CGS, in relazione agli artt. 33 e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, per non aver presentato al Settore

Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività, con C.U. n. 114 del 03-04-09 in atti allegato,

la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico infliggeva la sanzione della squalifica fino al 15-06-09;

Ritenuto che, per la stipula dell’accordo economico verbalmente concluso in violazione alla normativa in vigore nell’ambito della

LND, art. 39, comma 2, Regolamento L.N.D. e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., contravvengono il calciatore Angelo Grasso, il

Presidente della FC Rossanese ASD, Dino Stancato ed il Collaboratore – Direttore Generale della stessa società, Antonio

Mazzacua a quanto previsto dal C.G.S. art. 1 comma 1, con riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39,

comma 2, del Regolamento della LND e dell’art. 94 ter delle NOIF, e, per la società a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 e 2 del

C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento tenuto dai tre tesserati;

Visto l’art. 32 co. 4 del C.G.S.

Ha deferito

alla presente Commissione Disciplinare Territoriale:

5) il Sig. STANCATO Dino, Presidente della società FC Rossanese ASD, per rispondere della violazione di cui all’art. 1,

comma 1, C.G.S. in riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell’art.

94 ter delle N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell’ambito della L.N.D.;

6) Il Sig. MAZZACUA Antonio, Collaboratore-Direttore Generale FC Rossanese ASD per rispondere della violazione di cui

all’art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e

dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell’ambito della

L.N.D.;

7) il Sig. GRASSO Angelo, Calciatore militante nella S.S. Torretta, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1,

C.G.S. in riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell’art. 94 ter delle

N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell’ambito della L.N.D.;

8) la Società FC Rossanese ASD per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità

diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e tesserato;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 10 maggio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore

Federale avv. Gianfranco Marcello, nessuno è comparso per gli incolpati.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

􀂾 per il calciatore GRASSO Angelo la squalifica di anni 1 (uno)

􀂾 per il presidente STANCATO Dino la inibizione per la durata di anni 2 (due)

􀂾 per MAZZACUA Antonio, dirigente, la inibizione per la durata di anni 2 (due)

􀂾 per la società ROSSANESE l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e la penalizzazione di tre (3) punti in classifica.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella

parte motiva del deferimento sopra riportata per tutti i deferiti.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

􀂾 al calciatore GRASSO Angelo la squalifica di anni 1 (uno);

􀂾 al presidente STANCATO Dino la inibizione per la durata di anni 2 (due);

􀂾 a MAZZACUA Antonio, dirigente, la inibizione per la durata di anni 2 (due);

􀂾 alla società ROSSANESE la penalizzazione di tre (3) punti in classifica.

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