COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 11 Maggio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 11 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.34 a carico di:
Sig. MICELOTTA Giuseppe, calciatore della ASD Soverato V.;per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e
correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione alla condotta concernente i fatti descritti nella parte motiva, sia
per aver nel corso della sua audizione, resa innanzi al Collaboratore della Procura Federale, rappresentato circostanze
omissive e non veritiere; La SOCIETA' ASD SOVERATO V, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
IL DEFERIMENTO
Con nota prot. nr. 3611/1261 pf 08 09 GR/mg del 28 dicembre 2009, il Vice Procuratore Federale:
Letta la denuncia del 28-04-09 trasmessa presso il C.R. Calabria, con la quale il Presidente del ASJ Siderno, Sig. Alessandro
Panetta, riferiva che in occasione della gara di campionato di Promozione Calabria, del 26-04-09: Soverato-Siderno, disputata a
Soverato, il calciatore della U.S. Soverato, Sig. Micelotta, al cospetto dei Carabinieri presenti allo stadio, assumeva un
comportamento offensivo nei confronti dei sostenitori del Siderno, e, a fine gara inveiva contro gli stessi sostenitori
minacciandoli con un bastone tentando di scavalcare la rete di recinzione nell’intento di aggredirli, e che, successivamente lo
stesso, in località Monasterace avrebbe assalito un auto con a bordo tifosi sidernesi aggredendoli con estrema violenza,
insieme al proprio genitore ed altri soggetti successivamente identificati dalle Forze dell’Ordine;
Rilevato che, il direttore di gara, Sig. Vallone Pietro, così come si evince dal rapporto di gara in atti acquisito, non segnalava
alcunché in merito agli episodi denunciati, evidenziando, comunque, la presenza di tre Carabinieri;
Rilevato che, il Giudice Sportivo, con C.U. n. 135 del 30-04-09, in merito alla gara in questione, omologava il risultato di 0-1,
senza adottare alcun provvedimento in ordine agli episodi denunciati, in assenza di qualsivoglia segnalazione a riguardo;
Rilevato che, come confermato nel corso delle audizioni rese dal denunciante Panetta e dal dirigente, Sig. Trifiletti Federico, del
Siderno, nonché dal dirigente Schiavone e dallo stesso calciatore Micelotta della ASD Soverato, nel corso della gara in più
occasioni i tifosi del Siderno insultavano pesantemente il giocatore del Soverato, Micelotta Giuseppe;
Rilevato che, l’anzidetta circostanza, veniva altresì confermata dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Soverato
presente allo stadio, il quale nella propria annotazione di Polizia Giudiziaria ritualmente acquisita agli atti, riferiva quanto segue:
“…Durante il primo tempo dell’incontro di calcio, i tifosi del Siderno, circa venti persone, offendevano pesantemente
apostrofandolo con vari epiteti il giocatore del Soverato, Micelotta Giuseppe, che in quel momento era in campo. Lo scrivente,
atteso che il padre del Micelotta si avvicinava a questi tifosi, interveniva nei loro confronti invitandoli ad avere un comportamento
più corretto….Finita la partita, il Micelotta, rivolgendosi ai tifosi gli offendeva tanto da costringere lo scrivente ad accompagnare il
Micelotta Giuseppe negli spogliatoi, nel frattempo con l’ausilio di altri militari faceva uscire i tifosi del Siderno fuori dallo stadio
per mandarli via, ma in questo frangente, il Micelotta si armava di un bastone, scavalcava il muro di cinta del campo sportivo e
cercava di raggiungere i tifosi del Siderno che con compostezza si stavano avviando verso le loro autovetture. L’immediato
intervento dello scrivente e dei militari presenti, faceva si che il Micelotta non venisse in contatto con i tifosi. Il Micelotta, veniva
accompagnato nuovamente negli spogliatoi del campo sportivo…Dopodichè notava che il Micelotta si trovava a bordo della sua
autovettura in compagnia del padre….In data odierna (27-04-09) lo scrivente veniva a conoscenza che in Monasterace, il
Micelotta Giuseppe ed il padre Micelotta Vito, avevano avuto una lite con alcuni tifosi del Siderno”;
Rilevato che, in merito ai successivi episodi di violenza, avvenuti nel dopo gara in località Monasterace (RG), veniva acquisita la
comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla stazione dei CC. di Monasterace Marina, da cui risulta che a carico di
Micelotta Giuseppe, e di suoi congiunti, venivano contestati gli artt. 110, 582 c.p., con le aggravanti di cui agli artt. 577 n. 3 e 61
n. 1, per avere con premeditazione e per futili motivi causato lesioni personali ai sigg. (omissis), inoltre, per aver portato fuori
dalla propria abitazione due bastoni ed un ferma pedaliera di auto tipo bullok, nella circostanza classificabili come armi
improprie, procurando mediante l’utilizzo di detti attrezzi lesioni personali ai sigg. (omissis), con conseguente pericolo per
l’integrità fisica di tutti i contendenti, avendo provocando una violenta contesa, sfociata successivamente in rissa;
Rilevato che, in riferimento agli episodi di violenza innanzi descritti, dagli accertamenti esperiti da parte dei CC. di Monasterace,
si apprendeva che vi era stato uno scontro sfociato in una violenta lite tra alcune persone di Monasterace ed una tifoseria della
squadra del Siderno, provenienti tutti da Soverato, ove dette persone avevano assistito alla partita di calcio tra la squadra del
Soverato e quella del Siderno, precisando che tali fatti scaturivano per futili motivi legati all’ambiente sportivo del calcio;
Rilevato che, il calciatore Micelotta Giuseppe, in occasione dell’audizione resa innanzi al collaboratore della procura federale
negava di aver tentato alla fine della partita di aggredire con un bastone i tifosi del Siderno, inoltre, in riferimento a quanto
accaduto successivamente dopo la gara, in località Monasterace, riferiva quanto segue: “io e mio padre ci trovavamo davanti
alla pasticceria Minici di Monasterace e ad un certo punto un certo numero di persone alquanto elevato veniva incontro a noi e
ci hanno aggrediti. Abbiamo cercato di difenderci, ma visto che erano numerosi ci siamo rifugiati dentro la pasticceria, protetti da
alcuni passanti e dalle Forze dell’Ordine che erano appena arrivate, mentre fuori i tifosi continuavano a proferire minacce. Le
Forze dell’Ordine hanno poi allontanato questi tifosi e credo li abbiano condotti in caserma a Monasterace”; inoltre lo stesso
dichiarava di aver usato nel tentativo di difendersi, un corpo contundente recuperato da una persona che tentava di colpirlo;
Ritenuto che, il calciatore Micelotta Giuseppe della U.S. Soverato, così come emerso in modo inequivocabile dagli atti acquisiti,
si rendeva responsabile per i fatti innanzi descritti tentando, al termine della gara, di scavalcare la rete di recinzione al fine di
aggredire con un bastone gli opposti sostenitori, e, proseguendo nel suo intento di aggredire parte della opposta tifoseria in quel
di Monasterace, rappresentando, inoltre, nel corso della sua audizione resa innanzi al collaboratore della Procura Federale,
circostanze omissive e non veritiere;
Visto l’art. 32 co. 4 del C.G.S.
HA DEFERITO
a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
9) il Sig. MICELOTTA Giuseppe, calciatore della ASD Soverato V., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità
e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione alla sopradescritta condotta concernente i fatti descritti nella parte
motiva, sia per aver nel corso della sua audizione, resa innanzi al Collaboratore della Procura Federale, rappresentato
circostanze omissive e non veritiere;
10) la società ASD Soverato V. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti
contestati al proprio tesserato.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 10 maggio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore
Federale avv. Gianfranco Marcello, nonché il sig. Mario Cannistrà, delegato in atti per la società deferita, il quale ha proposto
l’applicazione della sanzione ex art. 24 del C.G.S. così determinata:
1) sanzione complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) quale ammenda a carico della società (equivalente alla sanzione di €
3.000,00 diminuita di un terzo).
Il Sostituto Procuratore Federale ha prestato il proprio consenso alla applicazione della sanzione come sopra determinata.
Nessuno è comparso per il calciatore Micelotta Giuseppe.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste nei confronti del
calciatore Micelotta Giuseppe:
irrogazione di anni 1 (uno) di squalifica;
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella
parte motiva del deferimento sopra riportata per tutti i deferiti.
Per quanto riguarda la società incolpata, per effetto della diminuente di rito la sanzione indicate dalle parti deve ritenersi
correttamente determinata e congrua in rapporto all’entità del fatto.
Conseguentemente va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
al calciatore MICELOTTA Giuseppe la squalifica di anni 1 (uno);
alla società A.S.D. SOVERATO V. l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).