COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 11 Maggio  2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 11 Maggio  2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N.122 della Società C.S. COMPRENSORIO LAZZARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 142 del 29.04.2010 (Omologazione del risultato della gara di Promozione Marina di Gioiosa – Comprensorio Lazzaro del

14.02.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti il reclamo e gli atti ufficiali

- sentiti la società reclamante nonché la società controinteressata

OSSERVA

-a) Il reclamo proposto dalla Società Comprensorio Lazzaro è inammissibile.

Esso, infatti, è stato sottoscritto, sia in calce sia nella delega per essere rappresentati davanti a questa Commissione, dal

Presidente della Società, sig. Antonino Nocera, il quale risulta essere inibito fino al 10.6.2010 (cfr. C.U. Comitato

Regionale Calabria n.122 del 18.3.2010).

L'art. 19, comma 1, lett.h) C.G.S., nel definire le sanzioni ai dirigenti, prevede “l'inibizione temporanea a svolgere ogni

attività in seno alla FIGC”, e il successivo comma 2, lett.a) dispone che la sanzione dell'inibizione comporta il divieto di

rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo.

Di talchè al dirigente inibito è precluso proporre per conto e nell'interesse della Società reclami, ricorsi o rilasciare

deleghe a terzi per la rappresentanza della società medesima.

-b) Né è fondato il rilievo della difesa della società, la quale nel corso della seduta del 10.5.2010, ha sostenuto che

trattasi di nullità sanabile, ai sensi dell'art. 33, comma 9, C.G.S., producendo atto di ratifica sottoscritto del ricorso e della

delega dal dirigente munito dei poteri di firma.

L'art. 33, comma, 9, citato, infatti, dispone che possano essere sanate fino al momento del trattenimento in decisione,

solo le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami, dei ricorsi e della delega.

Trattasi di vizi del tutto estranei alla formazione e alla paternità dell'atto e ai poteri di rappresentanza della società, come

accade, ad esempio, in caso di omissione della sottoscrizione del ricorso o della delega da parte del soggetto comunque

titolato.

Nella specie, al contrario, la sottoscrizione da parte del dirigente inibito attiene al profilo sostanziale della titolarità dei

poteri spesi e alle attribuzioni e alle responsabilità riconosciute dall'ordinamento sportivo.

Per cui, la carenza di rappresentanza della società di appartenenza al momento della proposizione del ricorso non è in

alcun modo sanabile.

-c) Inammissibili sono pure le controdeduzioni presentate dalla società Marina di Gioiosa, perché non trasmesse alla

controparte, ai sensi dell'art. 33, comma 7, C.G.S..

P.Q.M.

La Commissione, dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it