COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

Nei confronti di :

1) Sig. GIORDANO RENZI, Presidente della A.S.D. Profiamma;

2) Sig. ENRICO BOCCI, Dirigente della A.S.D. Profiamma;

3) A.S.D. Profiamma;

per rispondere:

- il primo della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 comma 1 del

C.G.S. e al disposto dell’art. 8 n. 1 del CGS anche in relazione all’art. 39 n. 2 delle NOIF per i

comportamenti di cui alla parte motiva;

- il Sig. Bocci Enrico della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1

comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 2 dello Statuto Federale per aver posto in essere i

comportamenti di cui alla parte motiva;

- la società, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., in

conseguenza del comportamento ascritto al proprio presidente e dirigente”.

FATTO

Con provvedimento datato 19/01/2010, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore

Federale Avv. Giorgio Ricciardi ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i

suddetti soggetti per rispondere degli addebiti in rubrica contestati.

All’udienza di trattazione del 22/04/2010 era presente l’Avv. Marco Mattioli in rappresentanza

della Procura Federale della FIGC.

Erano altresì presenti gli incolpati, assistiti dagli Avv.ti Andrea Corradini e Stefano Mingarelli, i

quali hanno altresì depositato memoria difensiva.

Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, ascoltati gli

incolpati e i loro difensori ed esaminati gli atti, la Commissione ritiene quanto segue.

Per quanto concerne l’addebito a carico del Presidente della ASD Profiamma, Sig. Giordano Renzi,

relativo alle presunte irregolarità amministrative attinenti alle firme sui moduli di tesseramento, non

si rinvengono in atti elementi probatori univoci tali da far ritenere la fondatezza dell’addebito mosso

all’incolpato. La Commissione ritiene pertanto che il Renzi debba andare prosciolto dagli addebiti a

lui ascritti.

Sotto tale profilo, le dichiarazioni testimoniali raccolte dalla Procura Federale non possono infatti

assumere efficacia decisiva, in quanto soltanto una perizia grafica – strumento istruttorio non

previsto dall’ordinamento sportivo - potrebbe definitivamente attestare l’autenticità o meno delle

sottoscrizioni apposte sui moduli di tesseramento e attribuite ai calciatori.

Va peraltro evidenziato che la stessa Sig.ra Maddalena Romano, madre del calciatore Domenico

Pezzella, ha sostanzialmente riconosciuto di aver firmato un documento, che – stando anche ad un

esame sommario dello stesso – risulterebbe essere proprio il modulo di tesseramento del figlio; tale

circostanza assume rilievo dirimente, ove si consideri che la Sig.ra Romano è colei che esercita la

potestà genitoriale sul minore Domenico Pezzella e che quindi la riconducibilità della firma sul

modulo di tesseramento alla predetta prevale su ogni altra considerazione.

Per quanto concerne, invece, la posizione del Sig. Enrico Bocci, negli atti di indagine raccolti dalla

Procura Federale si rinvengono dichiarazioni in merito a comportamenti aggressivi, a volte

minacciosi e comunque contrari ai principi che ispirano il gioco del calcio, soprattutto a livello

giovanile, che per la loro sostanziale concordanza ed univocità consentono di ritenere fondato

l’addebito nei confronti del Bocci stesso.

Va al riguardo considerato quanto riferito dalla Sig.ra Maddalena Romano: nell’esposto del

15/7/2009, in primo luogo, ella descrive le circostanze poco chiare nelle quali la stessa – analfabeta

- sarebbe stata indotta a sottoscrivere il predetto modulo di tesseramento del figlio e, in secondo

luogo, riferisce che il Sig. Enrico Bocci le disse che se Domenico “voleva veramente andarsene

(dall’ASD Profiamma n.d.r.) era lui la persona da interpellare e che chiunque lo volesse doveva

“sborsare” 15.000,00 €” e che, di fronte alla manifestazione di volontà di trasferire il figlio in altra

società di calcio, il Sig. Bocci minacciò la Sig.ra Romano di denunciarla.

Nel corso dell’audizione del 27/7/2009, inoltre, la stessa Romano aggiunge con riferimento al Sig.

Bocci: “…tantissime volte ha provato a provocarmi con molestie, e ricattarmi con la scusa di

sistemare calcisticamente mio figlio”.

Vanno poi evidenziate le dichiarazioni rese al Funzionario della Procura Federale dai seguenti

soggetti:

Sig. Malockaj Markelsi (“…il Bocci quando ha saputo che ero intenzionato ad andare via dalla

società, in un modo molto arrogante e volgare ha detto di riferire a mio padre, che mio fratello

Kristian di anni 12 (esordiente nell’ASD-Profiamma) non doveva più andare a giocare nella

suddetta società”);

Sig.ra Maria Isabel Moppy Borja (“Il Bocci, quando ha saputo che mio figlio era intenzionato a

cambiare squadra, è venuto a casa nei primi di giugno u.s. per parlarmi di Luis. E con

atteggiamenti non etici e sportivi ha detto che io non dovevo firmare nessun documento di

trasferimento per altre società, perché mio figlio doveva rimanere nell’ASD Profiamma”);

- cu 126 / 3273 -

Sig. Jeton Seferi (“Il Sig. Bocci Enrico Dirigente della mia società mi ha offeso sempre in modo

nettamente razziale con parole volgari (Albanesi di…, marocchini…, testa di merda, ecc.) e altre

minacce e volgarità di razzismo…”);

Sig. Sami Dagdagui (“stai attento che stai facendo un gioco pericoloso”).

Le predette dichiarazioni testimoniali, come detto, sono connotate da sostanziale concordanza nel

descrivere i comportamenti tenuti dal Sig. Bocci e descrivono episodi specifici piuttosto gravi, la

cui sussistenza configura la violazione dei principi fondamentali dettati dall’art. 1, 1° comma del

Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 2 dello Statuto della FIGC.

La Commissione ritiene dunque equo applicare al Sig. Enrico Bocci la sanzione dell’inibizione di

mesi sei.

Dal comportamento addebitato al Dirigente Sig. Bocci discende la responsabilità oggettiva della

ASD Profiamma, che si ritiene equo sanzionare con l’ammenda di Euro 500,00.

Le istanza istruttorie formulate dagli incolpati vanno rigettate, in quanto in parte inammissibili e nel

resto ininfluenti ai fini della decisione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare:

· proscioglie il Sig. GIORDANO RENZI dagli addebiti contestati;

· applica al Sig. ENRICO BOCCI le sanzioni dell’inibizione di mesi sei;

· applica alla A.S.D. Profiamma la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00.

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