COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTECASTELLO DI VIBIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLO DI VIBIO – PAPIANO DISPUTATA IL
11.04.2010 A MONTECASTELLO DI VIBIO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 116 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DATATO 14.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PALOMBI IOSELITO FINO AL 30.06.2011;
PER SQUALIFICA AL CALCIATORE MOCCI ANDREA PER CINQUE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.05.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzioni
delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara e il
rappresentante della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto
in merito al comportamento assunto nei suoi confronti dal dirigente Palombi e dal calciatore Mocci
durante ed al termine della gara.
Con riferimento al dirigente, l’arbitro ha peraltro precisato che le spallate cui fa cenno nel referto
non lo hanno colpito direttamente in quanto, in realtà, hanno attinto esclusivamente le persone che
si trovavano intorno all’arbitro stesso, le quali a loro volta, a seguito delle spallate subite, colpivano
il direttore di gara.
In considerazione di quanto precede la Commissione ritiene di ridurre fino al 30.10.2010 la
sanzione dell’inibizione a carico del Palombi Ioselito in quanto, costui è punibile esclusivamente
per il tentativo di aver colpito l’arbitro.
La Commissione ritiene altresì equo ridurre a quattro giornate di gara la squalifica inflitta al
calciatore Mocci Andrea, considerato che il comportamento da costui posto in essere non è tale da
integrare gli estremi della minaccia in senso proprio quanto piuttosto un comportamento
smodatamente offensivo ed irriguardoso.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Montecastello Vibio e riduce la squalifica al
calciatore Mocci Andrea a quattro giornate effettive di gara, nonché l’inibizione al dirigente
Palombi Ioselito fino al 30.10.2010.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.