COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTECASTELLO DI VIBIO IN

RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLO DI VIBIO – PAPIANO DISPUTATA IL

11.04.2010 A MONTECASTELLO DI VIBIO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE

SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 116 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA

DATATO 14.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PALOMBI IOSELITO FINO AL 30.06.2011;

PER SQUALIFICA AL CALCIATORE MOCCI ANDREA PER CINQUE GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.05.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzioni

delle sanzioni.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara e il

rappresentante della società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto

in merito al comportamento assunto nei suoi confronti dal dirigente Palombi e dal calciatore Mocci

durante ed al termine della gara.

Con riferimento al dirigente, l’arbitro ha peraltro precisato che le spallate cui fa cenno nel referto

non lo hanno colpito direttamente in quanto, in realtà, hanno attinto esclusivamente le persone che

si trovavano intorno all’arbitro stesso, le quali a loro volta, a seguito delle spallate subite, colpivano

il direttore di gara.

In considerazione di quanto precede la Commissione ritiene di ridurre fino al 30.10.2010 la

sanzione dell’inibizione a carico del Palombi Ioselito in quanto, costui è punibile esclusivamente

per il tentativo di aver colpito l’arbitro.

La Commissione ritiene altresì equo ridurre a quattro giornate di gara la squalifica inflitta al

calciatore Mocci Andrea, considerato che il comportamento da costui posto in essere non è tale da

integrare gli estremi della minaccia in senso proprio quanto piuttosto un comportamento

smodatamente offensivo ed irriguardoso.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Montecastello Vibio e riduce la squalifica al

calciatore Mocci Andrea a quattro giornate effettive di gara, nonché l’inibizione al dirigente

Palombi Ioselito fino al 30.10.2010.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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