COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI PROVINCIALE
(Delegazione Distrettuale di Città di Castello)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CERBARA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA LAMA - CERBARA DISPUTATA IL 11.04.2010 A LAMA - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 DELLA
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DATATO 14.04.2010
PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PECORARI ROMANO FINO AL 15.05.2010;
PER SQUALIFICA AL CALCIATORE CAPRIANI GIOELE FINO AL 15.10.2010;
PER SQUALIFICA AL CALCIATORE PECORARI MIRCO PER QUATTRO GIORNATE
DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.05.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzioni
delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara nell’odierna audizione dinanzi a questa Commissione ha confermato
integralmente l’atteggiamento tenuto nei propri confronti sia dal dirigente Pecorari Romano sia dai
calciatori Capriani Gioele e Pecorari Mirco.
Tuttavia a parere di questa Commissione il comportamento tenuto dal calciatore Pecorari Mirco può
essere sanzionato con la squalifica ridotta a tre giornate di gara in considerazione della usualità
delle frasi pronunciate. Si confermano invece in toto, le sanzioni inflitte dal G.S. ai tesserati
Pecorari Romano e Capriani Gioele.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Cerbara, riduce la squalifica
al calciatore Pecorari Mirco a tre giornate effettive di gara. Conferma nel resto l’impugnata
decisione del G.S.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.