CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 aprile 2010 promosso da: Avv. Emiliano Binda – Federazione Italiana Pallacanestro IL COLLEGIO ARBITRALE Pres. Emidio Frascione Presidente Prof. Avv. Guido Calvi Arbitro
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 aprile 2010 promosso da: Avv. Emiliano Binda - Federazione Italiana Pallacanestro
IL COLLEGIO ARBITRALE
Pres. Emidio Frascione Presidente
Prof. Avv. Guido Calvi Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
riunito in conferenza personale in data 12/04/2010 presso la sede dell’Arbitrato
in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2441 del 28 dicembre 2009) promosso
da:
Avv. Emiliano Binda, residente in Ancona, via Marsigliani n. 2, C.F.
BNDMLN74R19A271I, domiciliato in Ancona, via Cialdini n. 6 presso lo
studio del medesimo, rappresentato e difeso in proprio.
- parte istante
Contro
Federazione Italiana Pallacanestro, con sede in Roma, via Vitorchiano n.
113, in persona del presidente pro tempore , sig. Dino Meneghin, rappresentata
e difesa dagli avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro.
- parte intimata
IN FATTO
A) Con atto depositato il 28.12.2009 presso la segreteria del TNAS (Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport), l’avv. Emiliano Binda ha così riassunto i
fatti di causa:
1) L’istante è arbitro della Federazione Italiana Pallacanestro, che nella
stagione sportiva 2008/2009 ha arbitrato nel Campionato di serie A dilettanti.
2) Con delibera n. 338 del 14.06.2009, il Consiglio Federale ha bloccato le
retrocessioni degli arbitri che avevano arbitrato, relativamente alla stagione
sportiva 2008/2009, il Campionato di serie B e serie C dilettanti, in
considerazione delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto una serie di
commissari speciali. In particolare, dagli atti in possesso della FIP è risultato
che la valutazione delle prestazioni degli arbitri effettuata da alcuni commissari
speciali - la maggior parte operanti nei Campionati di serie B e C dilettanti -
fossero risultate artefatte, così da rendere inattendibile la graduatoria finale.
3) Con delibera n. 292 del 15/16.05.2009, il Consiglio Federale ha
apportato, con effetto immediato, una serie di modifiche al regolamento del
Comitato Italiano Arbitri, introducendo l’art. 6 bis, in forza del quale il
Consiglio stesso può affidare la gestione provvisoria del C.I.A. ad un
Commissario straordinario, con conseguente decadenza dell’intero Consiglio
direttivo.
4) Con delibera n. 296 del 15/16.05.2009, il Consiglio Federale ha quindi
nominato il sig. Pino Rutolini Commissario straordinario del C.I.A. e
quest’ultimo, in data 31 luglio 2009, ha comunicato la retrocessione
dell’arbitro, odierno istante, dal Campionato di serie A a quello di serie B
dilettanti.
5) Così descritti i fatti, l’avv. Binda ha formulato l’istanza per cui è
arbitrato, chiedendo:
“l’annullamento del provvedimento di retrocessione comunicato con
Racc. A/R datata 31 luglio 2009 e per l’effetto il reinserimento
immediato dell’odierno istante nelle liste di A dilettanti.
Si richiede altresì, qualora l’organo arbitrale ritenesse pertinente,
fondata e congrua la domanda, la condanna della FIP al pagamento di
una somma che questa difesa quantifica in €5.000,00 o nella maggiore o
minore somma che l’ill.mo Organo arbitrale riterrà di giustizia, per il
danno diretto conseguente alla perdita del gettone di A dilettanti
dall’inizio della stagione all’esito del procedimento, nonché per il danno
morale subito dall’istante a causa dell’ingiusta retrocessione.
Con vittoria di ogni spesa, competenza e onorario del presente giudizio,
nonché rifusione di tutte le spese amministrative, contributi, spese,
competenze e onorari di avvocato già corrisposti per i giudizi innanzi
alla C.G.N. e innanzi alla Corte Federale”.
B): Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito
FIP), che, con comparsa di costituzione depositata il 15.01.2010, ha, in primo
luogo, sollevato alcune eccezioni preliminari di natura procedurale; in secondo
luogo ha eccepito, nel merito, l’infondatezza delle tesi sostenute dall’istante.
In particolare, la Federazione Italiana Pallacanestro ha contestato
l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato per tre ordini di motivi.
La prima discende dalla circostanza che il coinvolgimento dei Commissari e
degli Arbitri è stato accertato, sia in sede penale che disciplinare, limitatamente
all’attività resa per i Campionati di serie B e C dilettanti. Di qui l’impossibilità
per il Collegio arbitrale di sostituirsi alle preposte autorità disciplinari al fine di
valutare circostanze di fatto ulteriori e diverse rispetto a quelle già oggetto di
indagine.
In secondo luogo, l’istanza di arbitrato sarebbe inammissibile, perché il
Collegio arbitrale è tenuto esclusivamente alla valutazione di fatti e non già di
atti. In altri termini, secondo la FIP, la domanda di annullamento della
retrocessione costituirebbe una vera e propria impugnazione di un atto di
contenuto normativo; azione, quest’ultima, che non può essere rivolta ad un
Collegio arbitrale costituito dinanzi al TNAS.
In ogni caso, la FIP eccepisce la tardività dell’impugnazione delle delibere
adottate dal Consiglio Federale per decorrenza dei termini previsti dalla legge.
Nel merito, poi, la Federazione Italiana Pallacanestro ha contestato le tesi
avversarie, sottolineando l’assoluta correttezza delle decisioni adottate dal
Consiglio Federale e dal Commissario Straordinario.
C) Si è quindi costituito il Collegio arbitrale, composto dagli avv.ti proff.ri
Guido Calvi e Massimo Zaccheo, nonchè dal pres. Emidio Frascione, nominato
quale terzo arbitro dal Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo
sport.
In data 24.02.2010 si è tenuta la prima udienza, nella quale il Collegio ha
concesso all’avv. Binda termine sino al 5.03.2010 per il deposito di una
memoria contenente osservazioni e deduzioni sulle motivazioni del
provvedimento di rigetto del ricorso promosso da parte istante innanzi alla
Corte Federale. Inoltre, il Collegio ha concesso alla FIP termine sino al
15.03.2010 per il deposito di memoria di replica, fissando l’udienza di
discussione al 29.03.2010.
D) Le parti hanno quindi provveduto a depositare le rispettive memorie nei
termini fissati dal Collegio arbitrale e all’esito dell’udienza di discussione, il
Collegio si è riservato.
IN DIRITTO
1) Il Collegio valuta opportuno esaminare, in primo luogo, le eccezioni di
inammissibilità della domanda proposta dalla difesa della FIP.
A tal riguardo, come sopra esposto, la FIP ha sollevato tre diverse eccezioni di
inammissibilità.
Nella prima, si eccepisce che la domanda di arbitrato si fonderebbe
sull’accertamento di fatti e comportamenti estranei all’indagine penale e,
soprattutto, disciplinare effettuata dalle autorità competenti; dunque, non
potrebbe essere oggetto di impugnazione un fatto che non è stato contestato nei
precedenti gradi di giudizio davanti agli Organi della Federazione. Di qui,
l’incompetenza del Collegio.
Con la seconda eccezione di inammissibilità, invece, la FIP sostiene che il
Collegio dovrebbe limitarsi all’esame dei soli fatti e atti dai quali discendono le
decisioni impugnate. La domanda di annullamento del provvedimento di
retrocessione proposta dall’avv. Binda risulterebbe, quindi, non conoscibile dal
Collegio, perché si risolverebbe in un annullamento di un atto che trova il suo
presupposto in una norma introdotta dal Consiglio Federale.
Infine, la FIP contesta l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per l’avvenuta
decorrenza dei termini di impugnazione delle deliberazioni adottate dal
Consiglio Federale.
Ciò premesso, appare opportuno muovere dalla valutazione della seconda
eccezione di inammissibilità sollevata dalla FIP, perché decisiva ai fini della
risoluzione della controversia.
Ad avviso del Collegio la suddetta eccezione merita di essere accolta.
È bene chiarire, infatti, che il Collegio arbitrale è competente a giudicare circa
la correttezza ovvero la legittimità di provvedimenti i quali abbiano definito una
precedente controversia in ambito federale. Diversamente, non sussiste la
competenza a giudicare, da parte del Collegio Arbitrale, in ordine ad atti ovvero
a provvedimenti che, come nel caso di specie, siano emessi da organi diversi da
quelli di giustizia, atteso che tali atti non sono qualificabili come provvedimenti
assunti all’esito di una controversia.
Ebbene, come risulta chiaramente dagli atti depositati dalla difesa dell’avv.
Binda, quest’ultimo non ha chiesto al Collegio di esprimersi circa un
provvedimento avente natura “giudiziale”, bensì su un provvedimento adottato
dal Commissario Straordinario, quale conseguenza di una norma emanata dal
Consiglio Federale e del quale l’istante pretenderebbe l’annullamento.
L’errore nel quale è incorso l’avv. Binda è stato proprio quello di ritenere il
Collegio titolare di un potere dispositivo, che gli consenta di statuire sulla
correttezza di un atto, per di più normativo, formalmente legittimo. È bene
osservare, infatti, che il provvedimento di retrocessione oggetto di istanza è
stato assunto dal Commissario straordinario in forza di una norma
legittimamente introdotta dal Consiglio Federale nel pieno e insindacabile
esercizio delle proprie attribuzioni di Organo di amministrazione e normazione.
In altri termini, codesto Collegio, non solo è stato chiamato a valutare la
legittimità di un atto - e non già, come sarebbe stato corretto, a regolare una
controversia - ma allo stesso è stato richiesto addirittura di valutare la
legittimità di decisioni di carattere normativo assunte dal Consiglio Federale.
In conclusione, la domanda proposta dall’avv. Binda deve essere dichiarata
inammissibile per incompetenza del Collegio arbitrale.
2) L’inammissibilità del procedimento arbitrale, non lascia residuare alcun
interesse in capo alla ricorrente allo scrutinio delle altre questioni di
inammissibilità, nonché delle altre censure proposte.
3) Quanto alle spese, il Collegio, in ossequio al principio della soccombenza,
condanna l’avv. Binda al pagamento della somma di € 350,00 in favore della
Federazione Italiana Pallacanestro.
4) Il Collegio ritiene di determinare nella misura di € 1.000,00 i propri onorari,
ponendoli a carico della parte istante.
PQM
IL COLLEGIO ARBITRALE
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara inammissibili le domande formulate dall’avv. Binda;
2) condanna l’avv. Binda al pagamento, a favore della Federazione Italiana
Pallacanestro, delle spese di lite, che vengono complessivamente liquidate in €
350,00 (euro trecentocinquanta) oltre accessori come per legge;
3) condanna l’avv. Binda, con il vincolo di solidarietà, al pagamento degli
onorari per il Collegio arbitrale, determinati nella misura di € 1.000,00 (euro
mille);
4) pone a carico dell’avv. Binda il pagamento dei diritti amministrativi per
il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
5) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
6) manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri
riuniti presso la sede dell’Arbitrato in data 12/04/2010, e sottoscritto in numero
tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Emidio Frascione Presidente
F.to Guido Calvi Arbitro
F.to Massimo Zaccheo Arbitro
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