F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 11 Maggio  2010  1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 11 Maggio  2010 

1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA REGGIANA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE REGINA CEZAR AUGUSTO SEGUITO GARA REGGIANA CALCIO A 5/SPORTING ROSTA DEL 20.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 575 del 24.3.2010)

Il 25.3.2010 la Reggiana Calcio a 5 impugna, con richiesta di procedura d’urgenza, il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto (Com. Uff. n. 575 del 24.3.2010) al calciatore Regina Cezar Augusto la sanzione della squalifica per due gare a seguito della gara Reggiana Calcio a 5/Sporting Rosta del 20.3.2010 “per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, allontanato”. Il referto arbitrale, alla base del provvedimento sopraindicato, così descrive l’episodio in esame “il signor Regina Cezar Augusto, dopo essere stato invitato al rispetto della distanza regolamentare durante una ripresa di gioco, nel rimanere immobile nella sua posizione, sorrideva platealmente allo scopo di schermire l’arbitro e il suo operato”. La ricorrente, nelle memorie prodotte, sostiene che il calciatore si è reso responsabile di una semplice “leggerezza”, in particolare deduce che la sanzione è “esagerata” non avendo il calciatore rivolto ”alcuna parola irriguardosa” verso l’arbitro e chiede, comunque, una riduzione della squalifica. Tenuto conto della accertata natura dell'infrazione, rispetto alla quale la sanzione non si rivela

concretamente adeguata ed equa, il reclamo va parzialmente accolto e si dispone la riduzione della squalifica ad una giornata, poiché si ritiene condivisibile l’assunto della reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Reggiana Calcio A 5 di Reggio Emilia, riduce ad 1 gara effettiva la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Regina Cezar Augusto.Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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