F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 11 Maggio  2010  2)RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 11 Maggio  2010 

2)RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. REAL REGGIO TREMULINI C5 AVVERSO LE SANZIONI:

- OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE A PORTE CHIUSE;

- AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE;

- INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 AL SIG. DOMENICO TRIPEPI;

INFLITTE SEGUITO GARA REAL REGGIO TREMULINI C5/SPORT FIVE DEL 27.3.2010

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 592 del 31.3.2010)

Con riferimento alla gara di Calcio a 5 Real Reggio Tremulini/Sport Five, disputata il 27 marzo 2010, terminata col punteggio 2-6 e valevole per il Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie A 2 Girone B, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (cfr. Com. Uff. n. 592 del 31 marzo 2010), “in base alle risultanze degli atti ufficiali”, comminava a carico della squadra di casa le sanzioni dell’obbligo di disputare 4 gare a porte chiuse e dell’ammenda di € 1.500,00 (in relazione a comportamenti ingiuriosi e minacciosi, nonché a lancio di sputi da parte dei propri sostenitori nei confronti degli arbitri e dei calciatori avversari) ed infliggeva al dirigente sig. Tripepi Domenico (in relazione a sua condotta pure ingiuriosa e caratterizzata da “spinte” nei confronti della terna arbitrale) l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31 dicembre 2010. Col reclamo, avanzato con procedura d’urgenza in data 1 aprile 2010 e con i relativi motivi inoltrati il successivo 6 aprile, la Real Reggio Tremulini produceva articolate argomentazioni concernenti l’asserita incongruenza, nonché la contrapposizione descrittiva e logica tra il referto arbitrale e quello del Commissario di campo ed inoltre la mancata applicazione delle esimenti ed attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S. e l’errata applicazione dell’art. 12 e/o 14 C.G.S.. Denunciava, ancora, l’incongruità delle sanzioni comminate con riferimento sia al sistema sanzionatorio statuito dagli artt. 12, 14 e 18 C.G.S., sia a fatti analoghi per i quali il Giudice Sportivo aveva determinato

sanzioni ben più lievi per accadimenti di gravità indubbiamente maggiori. Infine, riteneva del tutto sproporzionata anche la sanzione inflitta al Tripepi, presupponendo essa un comportamento – invero non ravvisabile nel caso in esame - oltre che offensivo anche gravemente minatorio dell’incolumità fisica degli ufficiali di gara. Conclusivamente, la società reclamante chiedeva, in virtù dell’art. 13 C.G.S., del combinato disposto degli art. 12, 14 e 18 del medesimo e dei fatti così come ricostruiti dai referti degli ufficiali di gara e del Commissario di campo: a) la riforma totale della sentenza impugnata per effetto delle circostanze esimenti di cui all’art 13 C.G.S.; b) in subordine, l’applicazione delle sole sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 capoverso 1 dell’art. 12 e del comma 2 dell’art. 14 C.G.S.; c) in denegato subordine, la valutazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S. con applicazione delle sole ammende pecuniarie; d) in ulteriore e denegato subordine, la rimodulazione della sanzione del Giudice Sportivo in base a fatti precedenti ed analoghi, con l’esclusiva applicazione della sanzione pecuniaria o al massimo di una giornata da disputare a porte chiuse; e) in ordine alla squalifica del dirigente Tripepi Domenico la rimodulazione della stessa in base alla reale gravità della condotta del medesimo e alla reale portata sanzionatoria comminata in precedenza per comportamenti simili da parte di altri dirigenti. Il ricorso va solo parzialmente accolto. Il Collegio, anzitutto, non rileva la sussistenza nella fattispecie della “incongruenza assoluta e dell’inconfutabile contrapposizione descrittiva e logica tra i referti” concernenti la gara, denunciate nel gravame, costituendo, al contrario tali referti separate esposizioni dei fatti che, lungi dal contraddirsi, si integrano reciprocamente e sostanzialmente, senza divergenze e concorrono a comporre un quadro d’insieme, che è stato fedelmente percepito e tenuto presente dal Giudice Sportivo nella decisione impugnata. Quanto sopra è a dirsi per il concordante contenuto delle relazioni degli arbitri e del Commissario di campo per quel che concerne: a) le ingiurie, le minacce e gli sputi rivolti dai sostenitori della Real Reggio Tremulini verso gli arbitri e i calciatori avversari durante la gara; b) l’episodio durante il primo tempo del tifoso che ha cercato, senza riuscirci, di colpire l’arbitro con un “giubbetto”; c) l’episodio all’inizio del secondo tempo del tifoso col bambino in braccio, in atteggiamento minaccioso verso i direttori di gara e autore del “pizzicotto” sulla guancia del cronometrista; d) le circostanze, tra loro possibilmente concorrenti, che, al termine della gara circa dieci persone, non ammesse, erano nel rettangolo di gioco, mentre nel tunnel o corridoio che conduceva agli spogliatoi c’erano tre sostenitori locali in atteggiamento minaccioso, e una sola persona ha poi dato una spinta all’arbitro. Analogamente per il dirigente Tripepi c’è sostanziale concordanza (e comunque non contraddizione), fedelmente rilevata dal Giudice Sportivo - nei referti dell’arbitro e del rappresentante della Procura Federale - circa la sua espulsione nel primo tempo per proteste, insulti e ingiurie poi continuate anche dagli spalti, mentre il suddetto rappresentante rilevava solo la presenza del Tripepi sul recinto di gioco vicino alla porta presso il tunnel. Per quel che riguarda il motivo della mancata applicazione delle circostanze esimenti o attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., il Collegio ne ravvisa l’inconsistenza, atteso che manca un’effettiva prova dell’avvenuta assunzione da parte della società di sistematici modelli di organizzazione rivolti alla prevenzione dei fatti violenti e che comunque gli interventi dei dirigenti rilevati dal Commissario di campo non hanno acquisito gli estremi di consistenza e diffusione, né, infine, sussiste il cumulo delle circostanze richiesto dal citato art. 13. Tanto premesso, il Collegio opina che i descritti comportamenti, siccome censurabili, debbano essere senz’altro oggetto di sanzioni, ma che l’entità delle stesse debba essere ridimensionata e ciò nella considerazione, da un lato, che la società ha comunque ammesso le ingiurie e gli sputi oggetto di una condotta quanto meno volgare e, d’altro canto, dell’effettiva essenza e portata complessiva dei fatti, come evidenziati e risultanti dai referti. Ritiene dunque nella sua discrezionalità di dover ad essi meglio commisurare ed adeguare le sanzioni, come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F., accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Real Reggio Tremulini C5 di Reggio Calabria e, per l’effetto: - riduce a 2 gare l’obbligo di disputare a porte chiuse le gare interne della reclamante; - riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Domenico Tripepi, determinandola nella data del 31 ottobre 2010. Conferma nel resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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