F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio  2010  3) RICORSO DEL SIG. SOMMA MARIO AVVERSO LA SANZIO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio  2010 

3) RICORSO DEL SIG. SOMMA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA BRESCIA/TRIESTINA CALCIO DEL 7.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 10.11.2009)

Il signor Mario Somma ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 122 del 10.11.2009, con la quale gli è stata comminata per la gara Brescia/Triestina del 7.11.2009, la sanzione dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di € 5.000,00 "per aver, al termine della gara, negli spogliatoi, comunicato all'Arbitro l'intento di sollecitare un commentatore televisivo a criticare pesantemente il suo operato" Nel rapporto dell'arbitro signor Riccardo Tozzi si legge che al termine della partita davanti al suo spogliatoio l'allenatore della Triestina signor Mario Somma, avvicinatosi con la scusa di salutare l'arbitro, proferiva, tra l'altro, le seguenti parole ”.....chiamerò immediatamente il mio amico.....commentatore televisivo dove dirò che ha avuto due pesi e due misure nel valutare le proteste". L'arbitro afferma che tali frasi venivano pronunciate con tono di chi è sicuro di poter influenzare il giudizio televisivo negativo alla prestazione arbitrale. Il signor Mario Somma ha chiesto, nel ricorso, l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo con revoca dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda, adducendo tra le motivazioni che l'interpretazione data dall'arbitro delle parole profferite era una sua interpretazione soggettiva e non corrispondente a verità. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara e in considerazione delle frasi dall'allenatore rivolte nei confronti dell’arbitro, come percepite dallo stesso, conferma la sanzione già applicata dal Giudice Sportivo e, quindi, in applicazione dell’art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S., rigetta il ricorso. Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Somma Mario.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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