F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio  2010  4) RICORSO DELL’A.C. SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio  2010 

4) RICORSO DELL’A.C. SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LE SANZIONI:

 INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SERGIO LEONI;

 AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE;

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETT. I) E 27 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 6 NOIF - NOTA N. 1282/223PF09-10/SS/EN DEL 17.09.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2009)

Premesso che la società Salernitana Calcio ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 5.11.2009 con la quale, decidendo sul deferimento della Procura Federale del signor Sergio Leoni, è stata irrogata nei confronti di quest’ultimo l’inibizione per 2 mesi e nei confronti della società Salernitana l’ammenda di € 5.000,00 per responsabilità diretta, sul presupposto che il Leoni nella sua qualità di segretario della predetta società e per conto della stessa nella sua posizione di procuratore aveva “sottoscritto un accordo economico per le Stagioni Sportive 2007/2008 e 2008/2009 con il signor Renato Scarpellino, consentendogli di svolgere l’attività di preparatore atletico in assenza dei requisiti previsti e quindi dei titoli abilitativi, essendo lo stesso iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base” (così nella decisione della Commissione qui impugnata). Tenuto conto del tenore delle censure dedotte dalla società appellante e della documentazione a corredo da questa prodotta. Considerato che l’eccezione preliminare sollevata dall’appellante, al fine di ritenere irrituale il deferimento, non può avere ingresso in questa sede e dovendo la stessa essere respinta, in quanto risulta dagli atti che quella eccezione era stata già rinunciata in primo grado. Ritenuto che trovano fondamento le censure dedotte dall’appellante visto che la copiosa documentazione prodotta è idonea a confermare come il signor Leoni ben non poteva rendersi pienamente conto della qualifica di allenatore dello Scarpellino quanto, piuttosto, della ormai ampiamente nota attività professionale di preparatore atletico, svolta da lungo tempo e dimostrata da precedenti altamente qualificati, tra i quali emerge, in particolar modo, l’accordo concluso con la Lega Nazionale Dilettanti, grazie al quale lo Scarpellino ebbe a stipulare un contratto di prestazione professionale quale “preparatore atletico” per il periodo 1.7.1998 30.6.1999 (come risulta dal contratto stipulato in data 31.7.1998) e, prima ancora, per gli anni 1985-1988 (in virtù di quanto emerge dalla dichiarazione rilasciata in data 20.2.1992), entrambi versati in atti. Ritenuto, altresì, che in forza di quanto sopra e di quanto emerge dalla documentazione prodotta non può dirsi confermato quanto affermato nella decisione qui appellata circa la sicura ed immediata percepibilità in capo al signor Leoni e, per esso, alla società dallo stesso rappresentata, della qualifica di allenatore dello Scarpellino, piuttosto che di preparatore atletico, tenuto conto degli autorevoli precedenti sopra evidenziati e che escludono anche un comportamento di superficiale approccio da parte del Leoni e della società in merito al rapporto con lo Scarpellino. Stimato quindi che sussistono tutti i presupposti documentali per ritenere fondate le censure dedotte in sede di appello, con accoglimento di quest’ultimo ed annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui irroga nei confronti del signor Sergio Leoni l’inibizione per 2 mesi e nei confronti della società Salernitana calcio l’ammenda di € 5.000,00 per responsabilità diretta. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Salernitana Calcio 1919 di Salerno e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it