LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.  282  DEL  4 maggio 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE B TIM Gara Soc

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N.  282  DEL  4 maggio 2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE B TIM

Gara Soc. PIACENZA – Soc. VICENZA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta  dal  Procuratore  federale  rituale  e  tempestiva  segnalazione  (fax  delle  ore  11.10  del  3

maggio 2010) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 18 ° del primo tempo dal calciatore

Edgar Cani (Soc. Piacenza) nei confronti del calciatore Antonio Giosa (Soc. Vicenza);

acquisite  ed  esaminate  le  relative  immagini  televisive  (Sky),  di  piena  garanzia  tecnica  e

documentale;

osserva:

le  immagini  televisive  documentano  che,  nelle  circostanze  indicate,  nel  corso  di  un’azione

offensiva  del  Piacenza  lungo  la  fascia  laterale  sinistra  del  campo,  il  calciatore Cani,  diretto  in 

velocità  dalla  zona  centrale  verso  l’area  di  rigore  avversaria,  veniva  affiancato  dal  calciatore

Giosa.  In  tale  frangente,  con  repentino  movimento  all’indietro  del  braccio  destro  portato

all’altezza della spalla,  il calciatore piacentino colpiva con  il gomito al capo  l’avversario, che si

accasciava dolorante al suolo.

L’Arbitro,  la  cui  attenzione  era  palesemente  rivolta  al  calciatore  in  possesso  del  pallone,  che

procedeva  ad  una  decina  di  metri  dai  due  protagonisti  dell’episodio,  non  adottava  alcun

provvedimento disciplinare ed il giuoco riprendeva poco dopo con una rimessa laterale.

Ritiene  questo  Giudice  che  il  gesto  compiuto  dal  Cani,  del  tutto  gratuito  in  quanto  estraneo

all’azione, potenzialmente  lesivo per  l’energia  impressa e per  la delicata zona del corpo colpita,

sicuramente  intenzionale,  in quanto preceduto da un  sintomatico  sguardo al “bersaglio”,  integri

quella “condotta violenta” che, se non vista dall’Arbitro, rende ammissibile ex art. 35 1.3) CGS

la prova televisiva.

Ne consegue la sanzionabilità ex art. 19, n. 4, lettera b) CGS del comportamento segnalato.

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di  infliggere al calciatore Edgar

Cani (Soc. Piacenza) la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.

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