COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI AVVERSO L

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°65 del 13/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE E’ STATO RESPINTO IL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LE SANZIONI CONSEGUENTI ALLA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI GIORDANI SANDRO E CAPOGROSSO FELICE IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI AIELLI / AMATORI CALCIO AVEZZANO, DISPUTATA IL 20/3/10 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI (C.U. n° 33 del 22.4.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

  Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Amatori Aielli ha impugnato il provvedimento sopra specificato, deducendone l’erroneità sul presupposto che i calciatori di cui in epigrafe si sarebbero trovati in posizione irregolare, per avere preso parte ad altre gare, prima di quella oggetto di reclamo, utilizzati da una diversa società.

  A sostegno di tale tesi, l’appellante ha allegato documentazione varia dalla quale si evincerebbe la dedotta violazione.

  Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita di accoglimento, atteso che la documentazione allegata dall’appellante non può assurgere a dignità di prova, non essendo la stessa definibile “atto ufficiale” di cui il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto necessariamente.

Quanto, invece, alla distinta nella quale figura il Capogrosso come utilizzato dalla S.S. Ortona 2000, nella gara con la squadra Deportivo Luco, disputata il 31.10.09, dalla stessa si evince chiaramente che il nominativo dello stesso Capogrosso è stato traslato dal numero 1 della distinta al numero 12, con la relativa conseguenza che, non essendo subentrato al calciatore Asci, effettivamente impiegato come portiere titolare, lo stesso non ha preso parte alla gara stessa.

Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere confermato.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.

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