COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 12/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 12/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING VAGLIO (GIOVANISSIMI PROVINCIALI) AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. RELATIVE ALLA GARA SAN CHIRICO-SPORTING VAGLIO DELL’11.04.2010 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI), PUBBLICATE SUL CU N. 40 DEL 14.04.2010.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società SPORTING VAGLIO avverso i provvedimenti del G.S. pubblicati sul CU n. 40 del 14.04.2010, relativi alla gara dell’11.04.2010 tra le società San Chirico e Sporting Vaglio, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali, con cui veniva inflitta gara persa ad entrambe le società per responsabilità oggettiva in quanto propri tesserati determinavano, con il loro comportamento, la sospensione della gara;
Letti gli atti ufficili di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta, nonché il D.G. della gara;
Preso atto che dalla disposta audizione del D.G. e dal confronto con quanto dichiarato negli atti ufficiali di gara è evidente un “modus procedendi” e una gestione dei fatti verificatisi sul terreno di gioco non consono ai dettami delle norme procedurali;
Considerato che, secondo i principi più volte espressi dalla CAF (su tutti cfr. Appello Pro Calcio Cittaducale C: n.36/c del 7-14 aprile 2003) nonché ripresi dalla Corte di Giustizia Federale, il G.S. ha il potere attribuitogli dalla regola 5 del gioco del calcio e dall’art. 64 delle NOIF, ai sensi dell’art. 17, n.4, del C.G.S., di decidere se i fatti verificatisi nel corso della gara, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara stessa;
Evidenziato, altresì, che lo stesso D.G. ha ribadito di non aver subito alcuna minaccia, violenza e/o impedimento per l’adozione di provvedimenti disicplinari nei confronti di calciatori e dirigenti delle due squadre;
Ritenuto che, nel caso in esame, i fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara ed emersi nel corso della istruttoria, non hanno creato una sistuazione di pericolosità tale da costituire un impedimento assoluto alla prosecuzione della gara e, pertanto, la decisione del D.G. di sospendere la gara stessa, senza porre in essere tutte quelle formalità idonee a far riprendere il gioco, appare affrettata;
Rilevato, quanto alla inibizione del dirigente della società San Chirico, signor Padula Innocenzo, che i comportamenti posti in essere dalla stesso costituiscono violazione delle norme del C.G.S. in quanto il dirigente de quo assumeva comportamenti violenti ed antisportivi e che, pertanto, vanno confermate;
P.Q.M.
· annulla le decisoni del G.S. pubblicate sul CU n. 40 del 14.04.2010 relative alla gara dell’11.04.2010 tra il San Chirico e lo Sporting Vaglio, disponendo la ripetizione della gara stessa, con invio degli atti alla segreteria del C.R. Basilicata per i provvedimenti di competenza;
· conferma l’inibizione inflitta al signor Padula Innocenzo, dirigente della società San Chirico, fino all’11.05.2010;
· dispone la restituzione della tassa reclamo.