COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 03/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. TETI GIUSEPPE, PRESIDENTE DELLA A.S.D. TORRICELLA PELIGNA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMEN

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 03/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. TETI GIUSEPPE, PRESIDENTE DELLA A.S.D. TORRICELLA PELIGNA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 32, COMMI 1 E 7 DEL REGOLAMENTO DEL GIOCO DELLA L.N.D., COME INTEGRATO DALLE DISPOSIZIONI EMANATE CON C.U. N° 1 DELLA L.N.D., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, NON AVENDO PARTECIPATO CON UNA PROPRIA SQUADRA, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE E/O PROVINCIALE; - DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORRICELLA PELIGNA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE. Con nota del 30.3.10, il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. a.r. del 27.4.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 31.05.2010, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza è comparso il solo rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, il quale, illustrate le ragioni del deferimento, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti e per l’applicazione delle seguenti sanzioni: trenta giorni d’inibizione al Sig. Teti Giuseppe ed € 3.000,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Torricella Peligna. La società, con memoria del 28.5.2010 ha dedotto, invece, di non essere riuscita ad iscrivere una propria squadra al campionato Juniores, nonostante l’impegno profuso, in ragione dell’impoverimento del settore giovanile, sia a causa della vicinanza di società professionistiche di caratura superiore, sia a causa dell’abbandono precoce dell’attività sportiva da parte dei giovani. La Commissione, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle contestazioni sollevate, siccome risultante per tabulas e, comunque, ammessa dagli stessi, reputa equo infliggere la sanzione dell’inibizione di giorni trenta al Sig. Teti Giuseppe, nonché l’ammenda di € 2.000,00 alla Società A.S.D. Torricella Peligna. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere al Sig. Teti Giuseppe l’inibizione di giorni trenta, nonché di infliggere € 2.000,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Torricella Peligna. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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