COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 26/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ VITALBA FILIANO (GIOVANISSIMI PROVINCIALI) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 20

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 26/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ VITALBA FILIANO (GIOVANISSIMI PROVINCIALI) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 20 DEL 21.01.2010, RELATIVE ALLA GARA VITALBA FILIANO – SOCCER RAPOLLA DEL 13.01.2010. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società VITALBA FILIANO avverso i provvedimenti del G.S. Provinciale, come pubblicati sul CU n. 20 del 20.01.2010, relativi alla gara Vitalba Filiano – Soccer Rapolla del 13.01.2010; Letti gli atti ufficiali di gara; Ritenuto che i fatti necessitavano di approfonditi accertamenti da parte della competente Procura Federale, si provvedeva a sospendere il detto procedimento in data 30.01.2010, invitando la citata Procura Federale ad effettuare gli accertamenti del caso; Considerato che in data 29.04.2010, stante l’imminente chiusura dei campionati, con la relativa stesura delle classifiche finali, si riteneva indispensabile procedere nel merito della fattispecie “de qua”, disponendo l’audizione dei minori Competiello Nicola e Salvago Andrea, accompagnati dai rispettivi genitori esercenti la patria potestà; Rilevato che, in data 10.05.2010, nonostante la rituale convocazione dei suindicati calciatori, gli stessi non si presentavano, senza addurre alcuna giustificazione o legittimo impedimento, anzi, nella predetta seduta, compariva unicamente il signor Salvago Alfredo, genitore del calciatore Andrea, il quale dichiarava che non voleva far presentare il figlio dinanzi alla C.D.T.; Rilevato, altresì, che in data 17.05.2010 perveniva relazione da parte della Procura Federale in merito agli accertamenti esperiti sui fatti per cui è procedimento e che, dalla stessa emerge (foglio 10) che “non sono apparsi elementi di sostegno e riscontri probatori atti ad appurare la partecipazione di alcuni calciatori sotto falso nome”; Preso atto, infine, che il comportamento posto in essere dai calciatori Competiello Nicola e Salvago Andrea, non presentandosi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, integra la violazione di cui all’art.1, comma 3, del C.G.S.; P.Q.M. • rigetta il proposto ricorso, confermando i provvedimenti assunti dal G.S. Provinciale come riportati sul CU n. 20 del 20.01.2010; • infligge ai calciatori COMPETIELLO NICOLA e SALVAGO ANDREA la squalifica di n. 4(quattro) gare, ai sensi degli artt. 1 - comma 3 - e 15 - comma 1 - del C.G.S.,; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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