COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 125 della Società A.S.D. EUGENIO COSCARELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 125 della Società A.S.D. EUGENIO COSCARELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 33G del 05.05.2010 (Squalifica del calciatore DI SALVI Alessandro per OTTO giornate, squalifica del calciatore LEONETTI Mattia per SETTE giornate, squalifica del calciatore DE MARCO Aldo per SETTE giornate, squalifica del calciatore CITO Giovanni per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore GAROFALO Francesco per due giornate, squalifica dell'allenatore MORELLI Mario fino al 30.11.2010, inibizione dei dirigenti IULIANO Giuseppe e COSCARELLO Luana fino al 30.09.2010, ammenda di € 400,00, penalizzazione di punti 2 da scontare nel campionato in corso). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante, che insiste per l’accoglimento del reclamo, al quale si riporta; sentito l’Arbitro, a chiarimenti; RILEVA La società reclamante ASD Eugenio Coscarello ha impugnato le sanzioni irrogate dal G.S. sostenendo che la gara si è disputata in un normale contesto di gioco e che nulla di quanto nel referto e nel supplemento di rapporto si è verificato. Il referto arbitrale ed il supplemento riferiscono di proteste verbali accompagnate da spinte all’arbitro ed ai giocatori avversari di alcuni giocatori della ASD Coscarello, di una rissa tra i giocatori alla fine della gara nonché dell’ingresso nello spogliatoio arbitrale del dirigente dell’allenatore e del presidente della ASD Coscarello con comportamento poco amichevole nei confronti dell’arbitro. All’esito dei chiarimenti del direttore di gara, lo stesso ha specificato che, nel caso, non si è trattato di rissa ma di aggressione di alcuni giocatori dell’ASD Coscarello nei confronti dei giocatori della Real Silana concretizzatasi in schiaffi e spinte ai quali i giocatori della Real Silana non hanno opposto alcuna reazione; relativamente all’ingresso nello spogliatoio arbitrale di un dirigente, dell’allenatore e del presidente, l’arbitro ha chiarito di aver individuato il presidente in modo indiretto (ritenendo pertinente l’indicazione dagli altri due presenti), con la conseguenza che la signora Coscarello Luana e altre persone individuate come presidente sono estranee ai fatti contestati. Dagli atti della gara, come integrati dalla successiva istruttoria, si può rilevare che gli accadimenti e le responsabilità dei singoli calciatori, del dirigente, dell’allenatore e della società sono notevolmente ridimensionati con la conseguenza che appare conforme a giustizia riformare la decisione del G.S.. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo delibera: - ridurre la squalifica del giocatore della società ASD Eugenio Coscarello DI SALVI Alessandro a CINQUE giornate; - ridurre la squalifica del giocatore della società ASD Eugenio Coscarello LEONETTI Mattia a CINQUE giornate; - ridurre la squalifica del giocatore della società ASD Eugenio Coscarello DE MARCO Aldo a SEI giornate; - ridurre la squalifica del giocatore della società ASD Eugenio Coscarello CITO Giovanni a TRE giornate; - ridurre la squalifica dell’allenatore della società ASD Eugenio Coscarello MORELLI Mario fino al 30.6.2010; - ridurre l’inibizione del Dirigente della società ASD Eugenio Coscarello IULIANO Giuseppe fino al 31.7.2010; - revocare la squalifica fino al 30.9.2010 irrogata a COSCARELLO Luana; - revocare la sanzione di punti due di penalizzazione irrogata alla ASD EUGENIO COSCARELLO; - ridurre l’ammenda ad € 100,00. Confermare, nel resto, il provvedimento impugnato e disporre accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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