COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 128 della Società A.C. ARSENAL TREBISACCE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 128 della Società A.C. ARSENAL TREBISACCE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 147
del 6.05.2010 (ammenda € 800,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la responsabilità della società Arsenal Trebisacce per il
comportamento dei suoi sostenitori che durante la gara facevano uso di un fischietto che emetteva un suono analogo a quello
dell’arbitro causando la ripetuta interruzione della gara e che lanciavano in campo un fumogeno.
I fatti per come narrati dall’arbitro e le conseguenti responsabilità non possono essere posti in dubbio. Anche la sanzione appare
congrua.
Il reclamo è, pertanto, da rigettare.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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