COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°130 della Società SSD KENNEDY J.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso LA
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n°130 della Società SSD KENNEDY J.F.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso LA Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n°68 del 13.05.2010 (punizione sportiva della perdita della gara del 05.05.2010 Kennedy J.F. - Catanzaro Lido 2004
con il punteggio di 0-3).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
sentito il direttore di gara, a chiarimenti;
RILEVA
il Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S. Catanzaro Lido 2004 avverso la
regolarità della gara S.S.D. Kennedy J.F. - A.S. Catanzaro Lido 2004 del 05.05.2010 (valevole per la fase finale del Torneo “Fair
Play”/Categoria Esordienti), decidendo tuttavia nel merito (cfr C.U. n.68 del 13.05.2010 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).
Questa Commissione ha accertato che il motivo della dichiarata inammissibilità è da individuarsi nella mancata trasmissione da
parte della reclamante di copia del reclamo alla controparte, in violazione di quanto disposto dall’art.33, comma 5, I cpv., del C.G.S..
Di conseguenza, ai sensi di quanto previsto dall’art.36, comma 4, del C.G.S., l’adìta Commissione ritiene di dover annullare la
decisione adottata nel merito dal giudice di prime cure, oggetto d’impugnativa da parte della reclamante.
Appare, tuttavia, il caso di precisare che il direttore di gara, convocato a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha esibito il proprio
taccuino di gara (acquisito agli atti in fotocopia), dal quale risulta che la società Kennedy ha correttamente applicato la normativa
relativa all’impiego dei calciatori, consentendo a tutti i propri atleti indicati in distinta di prendere parte ad uno dei primi due tempi. In
particolare, si rileva che il calciatore Dornetto Mattia (n.5) della società Kennedy è stato impiegato esclusivamente nel 2° tempo, a differenza di quanto sostenuto dalla società Catanzaro Lido 2004.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo:
-dichiara inammissibile il reclamo indicato in premessa, proposto dalla Società A.S. Catanzaro Lido 2004 dinanzi al Giudice Sportivo
Territoriale;
-dispone che venga ripristinato il risultato conseguito sul campo della gara S.S.D. Kennedy J.F. - A.S. Catanzaro Lido 2004 del
05.05.2010 (valevole per la fase finale del Torneo “Fair Play”/Categoria Esordienti);
-dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante;
-dispone, infine, trasmettere gli atti alla Procura Arbitrale Regionale per le eventuali valutazioni di competenza in ordine al
comportamento tenuto dall'arbitro della gara.
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