COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°130 della Società SSD KENNEDY J.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso LA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°130 della Società SSD KENNEDY J.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso LA Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°68 del 13.05.2010 (punizione sportiva della perdita della gara del 05.05.2010 Kennedy J.F. - Catanzaro Lido 2004 con il punteggio di 0-3). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; sentito il direttore di gara, a chiarimenti; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S. Catanzaro Lido 2004 avverso la regolarità della gara S.S.D. Kennedy J.F. - A.S. Catanzaro Lido 2004 del 05.05.2010 (valevole per la fase finale del Torneo “Fair Play”/Categoria Esordienti), decidendo tuttavia nel merito (cfr C.U. n.68 del 13.05.2010 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). Questa Commissione ha accertato che il motivo della dichiarata inammissibilità è da individuarsi nella mancata trasmissione da parte della reclamante di copia del reclamo alla controparte, in violazione di quanto disposto dall’art.33, comma 5, I cpv., del C.G.S.. Di conseguenza, ai sensi di quanto previsto dall’art.36, comma 4, del C.G.S., l’adìta Commissione ritiene di dover annullare la decisione adottata nel merito dal giudice di prime cure, oggetto d’impugnativa da parte della reclamante. Appare, tuttavia, il caso di precisare che il direttore di gara, convocato a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha esibito il proprio taccuino di gara (acquisito agli atti in fotocopia), dal quale risulta che la società Kennedy ha correttamente applicato la normativa relativa all’impiego dei calciatori, consentendo a tutti i propri atleti indicati in distinta di prendere parte ad uno dei primi due tempi. In particolare, si rileva che il calciatore Dornetto Mattia (n.5) della società Kennedy è stato impiegato esclusivamente nel 2° tempo, a differenza di quanto sostenuto dalla società Catanzaro Lido 2004. P.Q.M. in accoglimento del reclamo: -dichiara inammissibile il reclamo indicato in premessa, proposto dalla Società A.S. Catanzaro Lido 2004 dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale; -dispone che venga ripristinato il risultato conseguito sul campo della gara S.S.D. Kennedy J.F. - A.S. Catanzaro Lido 2004 del 05.05.2010 (valevole per la fase finale del Torneo “Fair Play”/Categoria Esordienti); -dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante; -dispone, infine, trasmettere gli atti alla Procura Arbitrale Regionale per le eventuali valutazioni di competenza in ordine al comportamento tenuto dall'arbitro della gara.
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