COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 21 maggio 2010 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO FLUMERESE – GARA AMOROSI / FLUMERESE DELL’1.05.2010 – 1^ CAT. Il G.S.T., preso atto della delibera della C.D.T., con la q

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 21 maggio 2010 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO FLUMERESE – GARA AMOROSI / FLUMERESE DELL’1.05.2010 – 1^ CAT. Il G.S.T., preso atto della delibera della C.D.T., con la quale è stato trasmesso, a questo Giudice Sportivo Territoriale, per la decisione nel merito, il reclamo della società Flumerese, relativo alla gara in epigrafe; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente proposto, nei termini abbreviati per le ultime quattro gare, dalla società Flumerese, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante espone due doglianze: a) che i calciatori Colella Fabio (nato il 27.04.1988), Viscusi Angelo (nato il 13.04.1993), Gallucci Mario Pietro (nato il 23.01.1988), Tomaso Felice (nato il 26.03.1990), Franco Francesco (nato il 24.04.1991), Della Morte Jacopo (nato il 15.09.1993) e Lepore Alberico (nato i 13.05.1980), nonché l’assistente di parte, sig. Razzano Raffaele (la cui posizione soggettiva è equiparata, sotto il profilo giuridicosportivo, a quella dei calciatori), abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati (o anche, soltanto per l’assistente di parte, censiti) a favore della società Amorosi; b) che i calciatori D’Angelo Luca (nato il 18.04.1992) ed Aquino Antonio (nato il 2.08.1988), abbiano partecipato alla medesima gara in presunta posizione irregolare agli effetti disciplinari (sanzione della squalifica per una gara, quale calciatore espulso dal campo, per il calciatore D’Angelo Luca; sanzione della squalifica per una gara, quale calciatore non espulso dal campo, in occasione della gara Real Airola / Amorosi dell’11.04.2010, per il calciatore Aquino Antonio). Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, è emerso che, mentre i calciatori Colella Fabio (dal 30.08.2005), Viscusi Angelo e Della Morte Jacopo (dal 27.11.2009), Gallucci Mario Pietro (dal 18.12.2004) e Tomaso Felice (dal 27.03.2006), nonché l’assistente di parte in questione, risultano regolarmente tesserati (l’assistente, censito), da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Amorosi, viceversa è emerso che il calciatore Franco Francesco non risulta tesserato né a favore della medesima società, né a favore di altra società, e che il calciatore Lepore Alberico risulta svincolato e non più ritesserato, né a favore della medesima società, né a favore di altra società. Per quanto riguarda, infine, il merito della decisione sulla doglianza della presunta irregolarità, agli effetti disciplinari, della posizione dei calciatori D’Angelo Luca ed Aquino Antonio, dagli atti in possesso di questo Giudice Sportivo Territoriale è emerso che i nominati calciatori hanno espiato la sanzione della squalifica, non essendo stati inseriti nella distinta ufficiale della gara Amorosi / Morcone del 17.04.2010. Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatori Franco Francesco e Lepore Alberico, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento, per le motivazioni innanzi specificate. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Flumerese, di infliggerete a carico della società Amorosi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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