COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 27 maggio 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 154. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SERRE – GARA SERRE / BARATTA DEL 18.04.2010 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo; se
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 27 maggio 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
154. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SERRE – GARA SERRE / BARATTA DEL 18.04.2010 – PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; audito l’arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, ai sensi dell’art. 19, quarto comma, punto d), prevede una sanzione per la squalifica di otto gare. Pertanto, la squalifica inflitta al calciatore Pirozzi Nicolò appare congrua ed adeguata rispetto alla gravità dei fatti a lui attribuiti. P.Q.M. DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Serre; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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