COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 161. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS 2008 – GARA VIBOVILLA NEW STARS 2008 / ROFRANO DELL’11.04.2010

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 161. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS 2008 – GARA VIBOVILLA NEW STARS 2008 / ROFRANO DELL’11.04.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso atto della propria delibera, a stralcio, pubblicata sul C.U. n. 101 del 6.05.2010, alla pag. 2475; atteso che, con la richiamata delibera, questa C.D.T. ha respinto il reclamo, nella parte concernente la richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Fedullo Vincenzo; sentiti, come dalla convocazione disposta da questa C.D.T., all’atto della cennata delibera, di cui al citato C.U. n.101 del 6.05.2010, l’arbitro ed il presidente della società reclamante; tanto premesso, osserva: in occasione della sua audizione il direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto del suo referto, dettagliando ulteriormente gli aspetti fondamentali della vicenda; da parte sua, la società (che si è irritualmente doluta di non essere stata audita dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Salerno, presso il quale non è ammessa, dal Codice di Giustizia Sportiva, l’audizione medesima) ha ribadito quanto già enunciato nel testo del suo reclamo, in relazione ad un presunto atteggiamento, da parte del direttore di gara, provocatorio nei confronti dei sostenitori locali ed aggressivo nei confronti dell’allenatore medesimo. Deve, peraltro, sottolinearsi che la società reclamante, pur avendo insistito sulle indicate doglianze, non ha prodotto alcun elemento probante, a sostegno delle proprie affermazioni. Quanto al merito della vicenda, questa C.D.T. ritiene che la sanzione, disposta dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno a carico dell’allenatore, sig. Fedullo Celeste, debba essere ridotta a tutto il 30.09.2010, al fine di un’equa corrispondenza tra la punizione e l’effettiva gravità dell’infrazione. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Vibovilla New Stars 2008, riducendo a tutto il 30.09.2010 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Fedullo Celeste; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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