COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 10 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 167. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL VAIRANO SCALO – GARA PIETRA MELARA / REAL VAIRANO SCALO DEL 21.03.2010 – 3^ C

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 10 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 167. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL VAIRANO SCALO – GARA PIETRA MELARA / REAL VAIRANO SCALO DEL 21.03.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dal referto arbitrale, unica prova a piena valenza, nel procedimento disciplinare sportivo, è emerso che (come confermato, in sede di audizione, anche dal presidente della società reclamante) la condotta del calciatore è stata sicuramente censurabile e meritevole di adeguata sanzione. Ritiene, tuttavia, il Collegio, a seguito dell’escussione del presidente della società reclamante, che siano emersi elementi idonei a ridimensionare la gravità di tale condotta ad un’ottica di concitazione di gara, particolarmente sentita dai contendenti in causa. Deve precisarsi ulteriormente che, come più volte affermato da questa C.D.T., anche sulla base di analoghe determinazioni della C.A.F., allorquando questo Organo di Giustizia Sportiva era ancora in vigore, la sanzione deve trovare corrispondenza nell’effettiva gravità dell’infrazione commessa dal tesserato. P.Q.M. DELIBERA in parziale riforma della sentenza del G.S.T., di ridurre la squalifica, a carico del calciatore Cecere Ciro, al 15.09.2010; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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