COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 155 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. CELLA MARCO, tess. A.S.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 155 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. CELLA MARCO, tess. A.S.D. Pol.Pavidea Lusurasco, sig. FONTANESI FABIO, Pres. A.S.D. Pol.Pavidea Lusurasco, A.S.D. POL.PAVIDEA LUSURASCO – camp. III^ cat. e A.S.D. SPORTING FIORENZUOLA – camp. II^ cat. Con nota 29.3.2010 n. 6312/533, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. CELLA MARCO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Pol.Pavidea Lusurasco, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Sporting Fiorenzuola; - il sig. FONTANESI FABIO, Presidente della società A.S.D. Pol.Pavidea Lusurasco , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Cella Marco, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. SPORTING FIORENZUOLA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. POL.PAVIDEA LUSURASCO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il calc. CELLA, nel comunicare che non avrebbe potuto presenziare all’odierno dibattimento, ha inviato una nota in cui dichiara che “per quanto riguarda il doppio tesseramento di 1323 cui sono stato inconsapevole firmatario, sono a dichiarare che è avvenuto da parte mia in buona fede, in quanto mi era stato verbalmente comunicato dalla società Sporting Fiorenzuola che la pratica di svincolo era stata eseguita e solo dopo questa comunicazione ho firmato il tesseramento con la Pavidea Lusurasco”. Anche il sig. FONTANESI e l’A.S.D. POL.PAVIDEA LUSURASCO hanno inviato una nota in cui informano che “la firma della richiesta del primo tesseramento è dovuta ad un errore di comunicazione. Non ppena l’Ufficio Tesseramento ci ha fatto presente che il calciatore risultava ancora tesserato per lo Sporting, non abbiamo fatto altro che incontrarci con loro ed abbiamo fatto il modulo del trasferimento. L’errore era in assoluta buona fede, abbiamo dato per scontato che le cose erano come avevamo tutti immaginato” e chiedono di essere ascoltati. Sono presenti all’odierno dibattimento il sig. FONTANESI e l’A.S.D. POL.PAVIDEA LUSURASCO. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella inibizione per giorni 20 (anzichè per mesi 1 come sanzione base) per il sig. FONTANESI FABIO, nella ammenda di € 270 (anziché € 400) per l’A.S.D. POL. PAVIDEA LUSURASCO e nell’ammenda di € 100 (anzichè € 150) per l’A.S.D. SPORTING FIORENZUOLA. Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbansi affermare le violazioni attribuite al calc. CELLA MARCO con la squalifica per 1 giornata di gara. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni ad esse attribuite; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig. FONTANESI FABIO, l’A.S.D. POL. PAVIDEA LUSURASCO e l’A.S.D. SPORTING FIORENZUOLA, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., - preso atto che il calc. CELLA MARCO risulta regolarmente tesserato, dal 5.9.2009, per l’A.S.D. POL. PAVIDEA LUSURASCO; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.; d e l i b e r a - di infliggere al sig. FONTANESI FABIO la inibizione per giorni 20, all’A.S.D. POL. PAVIDEA LUSURASCO l’ammenda di € 270, all’A.S.D. SPORTING FIORENZUOLA l’ammenda di € 100 ed al calc. CELLA MARCO una giornata di squalifica. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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