COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 158 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. CESENATICO CHIMICART avverso squalifica per 3 giornate calc. GROPP
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
158 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. CESENATICO CHIMICART
avverso squalifica per 3 giornate calc. GROPPI SIMONE e FARABEGOLI ANDREA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 del 12.5.2019
gara MASSALOMBARDA – CESENATICO del 9.5.2010
L’A.S. CESENATICO CHIMICART ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che
: 1) “il calc.GROPPI, dopo aver commesso un fallo di gioco, rialzandosi colpiva inavvertitamente, in maniera non
volontaria, l’avversario (toccando in maniera fortuita alla caviglia dello stesso), tant’è che non risulta avere procurato danni
o momentaneo dolore all’avversario stesso, che proseguiva regolarmente la gara”; 2) “il calciatore FARABEGOLI
ANDREA , dopo aver subito un fallo di gioco, si alzava repentinamente, colpendo l’avversario non volontariamente, tant’è
che non procurava danno nè momentaneo dolore all’avversario stesso”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadito che : 1) il calc. GROPPI, dopo essere intervenuto da dietro su un calciatore avversario, colpendolo con un piede
all’altezza di un polpaccio, rialzandosi da terra colpiva nuovamente, con intenzionalità, l’avversario con un “pestone” sulla
caviglia l’avversario, che manifestava molto dolore; 2) il calc. FARABEGOLI, dopo aver subito un fallo da un avversario
che nell’azione cadeva a terra, colpiva intenzionalmente, con due “pestoni” al petto e sul fianco l’avversario che accusava
i colpi con molta sofferenza;
- ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dai calc. GROPPI e FARABEGOLI debba
essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta dagli stessi tenuta, 1325
d e l i b e r a
- di portare a 4 le giornate di squalifica dei calc. GROPPI SIMONE e FARABEGOLI ANDREA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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