COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA VODICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA VODICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 89 DEL 28.1.2010 (Gara: CALCIO SABAUDIA – AURORA VODICE del 6.1.2010 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Vista la propria ordinanza pubblicata sul C.U. n. 97 del 18.2.2010 con la quale aveva trasmesso gli atti della gara alla Procura federale della F.I.G.C. per accertare se effettivamente il calciatore MARCO CASCHERA, tesserato con la Società CALCIO SABAUDIA, fosse stato espulso nella precedente gara BELLA FARNIA – CALCIO SABAUDIA del 6.1.2010 – Campionato II Categoria; vista la relazione della Procura Federale trasmessa il 6.5.2010 con la quale risulta accertato senza possibilità di equivoci che effettivamente il calciatore CASCHERA era stato espulso nella predetta gara per doppia ammonizione, e che l’arbitro ha deliberatamente omesso di riportare tale provvedimento nel proprio referto; rilevato pertanto che il calciatore, in forza dell’automatismo della sanzione, non avrebbe potuto partecipare alla gara in epigrafe in quanto automaticamente squalificato, e quindi la sua partecipazione deve intendersi come irregolare; considerato infine che dalla vicenda possono emergere rilevanti profili disciplinari a carico del calciatore, del Dirigente Accompagnatore della Società CALCIO SABAUDIA, della Società CALCIO SABAUDIA e dello stesso Direttore di gara dell’incontro BELLA FARNIA – CALCIO SABAUDIA del 6.1.2010, Sig. ANTONIO FUSCIELLO della Sezione AIA di Formia DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di applicare alla Società CALCIO SABAUDIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per i provvedimenti di cui alla parte motiva. La tassa reclamo va restituita.
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