COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO TESTA DI LEPRE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO TESTA DI LEPRE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 1°.4.2010
(Gara: BORGO TESTA DI LEPRE – SOCCER S. SEVERA del 28.2.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società BORGO TESTA DI LEPRE contesta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativo alla reiezione del reclamo ed alla conseguente convalida del risultato acquisito sul campo. La ricorrente, infatti, assumeva davanti al predetto Organo di Giustizia Sportiva l’irregolarità di svolgimento della gara in questione, avendovi partecipato nella squadra della Società SOCCER SANTA SEVERA il calciatore DE ANGELIS MATTEO, a parere della reclamante, in corso di squalifica per recidività in ammonizione in quanto nella precedente gara SOCCER SANTA SEVERA – CENTRO GIANO del 21.2.2010 il predetto calciatore, già diffidato, sarebbe incorso nella IV ammonizione. Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti, rilevava che il DE ANGELIS non risultava annotato per cui avendo lo stesso titolo a partecipare all’incontro in titolo, respingeva il reclamo.
La Società BORGO TESTA DI LEPRE si è rivolta a questa Commissione, allegando al reclamo stesso un supporto video della gara del 21.2.2010 dal quale, a suo parere, si sarebbe rilevata l’ammonizione del DE ANGELIS.
Questo Organo di Giustizia Sportiva, a mente dell’art. 35 del C.G.S., ha visionato tale documento dal quale, però, a causa della poca chiarezza delle immagini, non può desumersi quanto sostenuto dalla reclamante.
Premesso quanto sopra, assume piena validità il contenuto del referto arbitrale, nel quale non trova alcun riscontro l’ammonizione del DE ANGELIS, come già motivato dal Giudice di prime cure.
Stante quanto sopra, risultando infondate le doglianze della Società ricorrente
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento e di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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