COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING ROMA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2013 A CARICO DEL CALCI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' SPORTING ROMA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2013 A CARICO DEL CALCIATORE FAENZA MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DELL' 15/4/10 ( Gara:Sporting Roma Calcio – Atletico Morlupo del 28/3/10 - III° CAT. RM ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; • udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Faenza avrebbe “urtato” l'Arbitro in maniera del tutto fortuita ed involontaria, e ciò a causa della mischia dei numerosi giocatori di entrambe le squadre, che si agitavano intorno al Direttore di gara, protestando e spingendosi tra loro. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto all'entità dei fatti. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha precisato che al termine della gara, mentre era circondato esclusivamente dai giocatori dello Sporting Roma, era stato colpito alla testa con un pugno, che gli aveva provocato un inteso dolore durato circa un'ora. Alla luce di quanto dichiarato dal Direttore di gara deve quindi escludersi che si sia verificato un impatto fortuito tra lo stesso Arbitro ed il giocatore, e risulta invece comprovata la volontarietà del gesto violento compiuto dal Faenza, che infatti ha colpito con forza la testa dell'Arbitro, provocandogli intenso e duraturo dolore; circostanza questa che mal si concilia con quanto ipotizzato dalla reclamante e cioè che il contatto fisico sia stato causato da una spinta che il giocatore avrebbe ricevuto da un proprio compagno, durante la protesta collettiva. Tutto ciò premesso, ritenuta del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, confermare la squalifica del calciatore FAENZA MAURIZIO fino al 31 marzo 2013. La tassa di reclamo va incamerata.
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