COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE MARTELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30/6/2013 A CARICO DEL DIRIGENTE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' VALLE MARTELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30/6/2013 A CARICO DEL DIRIGENTE ABATE ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DELL' 15/4/10 ( Gara:Tor Bella Monica – Valle Martella dell' 11/4/10 - ALLIEVI PROV. RM ). La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; • udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che la persona che al termine dell'incontro aveva aggredito l'Arbitro, colpendolo al volto, non sarebbe stato il Dirigente Abate Andrea, bensì il calciatore n. 1 Lacquaniti Daniele, come da allegata dichiarazione di assunzione di responsabilità, sottoscritta dal medesimo giocatore. Stante detto errore di persona, si è quindi chiesta la revoca della sanzione inflitta all'Abate. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha confermato che la persona che al termine della gara, dopo essere rientrato sul terreno di gioco, gli aveva inferto con la mano un violento colpo allo zigomo, provocandogli dolore e gonfiore, era stato sicuramente il dirigente Abate Andrea, che egli aveva allontanato dal campo qualche minuto prima per reiterate proteste, e che indossava infatti un pantalone della tuta di colore blu scuro ed una ,maglietta chiara di colore giallo (capi di abbigliamento che anche la reclamante, in sede di audizione, ha confermato essere indossati dall'interessato). L'Arbitro ha inoltre precisato che prima di essere colpito dal dirigente, anche il portiere del Valle Martella, n. 1 Lacquaniti Daniele, si era avvicinato a lui con atteggiamento aggressivo, ma era stato prontamente trattenuto dai giocatori e dai dirigenti della squadra avversaria, sicché era stato evitato ogni contatto fisico. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro – che come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede – deve quindi escludersi ogni possibilità di errore per quanto concerne l'autore del grave gesto di violenza compiuto nei confronti del Direttore di gara; pertanto, ritenuta del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, confermare l'inibizione del dirigente ABATE ANDREA fino al 30 giugno 2013. La tassa di reclamo va incamerata.
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