COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO SULL
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO SULL’ESITO DELLA GARA CON C.U. N. 136 DEL 6.5.2010
(Gara: TORMARANCIO – REAL PORTUENSE del 2.5.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare, rilevato preliminarmente che il reclamo presentato dalla Società REAL PORTUENSE avverso il risultato della gara non può essere preso in considerazione in quanto, riferendosi alla penultima giornata di Campionato, doveva pervenire entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, come da Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C., pubblicato sul C.U. n. 124 del 15.4.2010 del C.R. Lazio, relativo alla procedura sulla abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate,
Non avendo la ricorrente rispettato tale procedura, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso in argomento, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo si incamera.
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