COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA SOCIETA’ NUOVA AURORA E DEL SUO PRESIDENTE FRATARCANGELI ROCCO Con atto del 1.3.2010 la
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA SOCIETA’ NUOVA AURORA E DEL SUO PRESIDENTE FRATARCANGELI ROCCO
Con atto del 1.3.2010 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. FRATARCANGELI ROCCO, Presidente della Società NUOVA AURORA per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 24 comma 3 e 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e la Società NUOVA AURORA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. in ordine a quanto ascritto al Presidente.
A sostegno del deferimento, l’Organo requirente espone che il Presidente del Comitato Regionale Lazio, al quale la A.S.D. CASAMARI VEROLI, partecipante al Campionato Giovanile, denunciava che tesserati della Società A.S.D. NUOVA AURORA avvicinavano tre calciatori della Società CASAMARI VEROLI, proponendo loro di partecipare ad un Torneo Nazionale, assicurando loro che non esistevano problemi per il rilascio del relativo nulla-osta.
Rilevava la Procura che la reclamante era stata costretta ad accettare in quanto minacciata da un responsabile della Società NUOVA AURORA, situazione non confermata dai genitori dei calciatori, i quali invece hanno riferito che sono strati avvicinati da Dirigenti della Società NUOVA AURORA prima di interloquire con la Società CASAMARI VEROLI. Circostanza questa ammessa dallo stesso Presidente, Sig. FRATARCANGELI ROCCO.
Considerava quindi l’Organo Requirente censurabile il comportamento del Presidente, in quanto in contrasto con il disposto dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e 4 comma 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva stante la violazione ascritta al proprio Presidente.
La commissione Disciplinare fissava la data della riunione per la discussione del ricorso, comunicandola tempestivamente alle parti, assegnando, altresì, termine per l’invio di scritti difensivi ai deferiti.
Alla riunione fissata non erano presenti i deferiti, né facevano pervenire deduzioni a difesa.
La Procura richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione di due mesi di inibizione al Presidente FRATARCANGELI ROCCO ed una ammenda di € 400 alla Società NUOVA AURORA.
Ritiene la Commissione che gli addebiti siano pienamente fondati, provati e supportati documentalmente, e concorda pienamente con la proposta di sanzioni avanzate dalla Procura Federale.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l’effetto, di irrogare al Sig. FRATARCANGELI ROCCO l’inibizione per 2 mesi e l’ammenda di € 400 alla Società NUOVA AURORA.
Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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