COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PR
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 140 del 13/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U.N. 43 DEL 29.4.2010
(Gara: PONZA - REAL SPIGNO del 18.4.2010 – Campionato III Categoria Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società PONZA eccepisce la decisione con cui il Giudice Sportivo ha ordinato il recupero della gara a margine, accogliendo l’istanza di causa di forza maggiore avanzata dalla Società REAL SPIGNO;
esaminati gli atti ufficiali; osserva:
La ricorrente pone in rilievo la circostanza che il reclamo inoltrato dalla Società REAL SPIGNO non è stato inviato contestualmente alla controparte.
Dall’esame degli atti ufficiali, l’assunto della ricorrente risulta fondato.
Infatti la predetta Società REAL SPIGNO ha omesso di trasmettere alla Società PONZA copia del gravame, in violazione a quanto stabilito dall’art. 33 comma 5 del C.G.S.
Stante quanto sopra, la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento e, pertanto, di annullare la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 29.4.2010.
Di rimettere gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina per i conseguenti adempimenti del caso.
La tassa reclamo va restituita.
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