COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. MARIO LEDDA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAM

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. MARIO LEDDA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ ALLUMIERE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI OPPURE, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO JUNIORES Con atto del 24.2.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del Presidente della Società ALLUMIERIE, Sig. MARIO LEDDA, per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. e della Società ALLUMIERE ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009, per mancata partecipazione al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores. Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno era presente per la Società. Il Presidente nei termini inviava memoria difensiva, nella quale ribadiva la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, viste le dimensioni del paese, e la indisponibilità di un campo sportivo comunale con inevitabili ripercussioni sia sul piano logistico-organizzativo che sul lato economico-finanziario. E' presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 1.500 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente. Contestualmente a ciò, si ritiene che la Società non sia direttamente responsabile, in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e pertanto le sanzioni a suo carico possono essere contenute entro limiti di minore entità. Conseguentemente, si ritiene altresì che il Presidente della Società stessa possa essere considerato esente da responsabilità diretta in considerazione del fatto che l’eventuale responsabilità oggettiva viene conglobata nella sanzione inflitta alla società Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto DELIBERA Di comminare alla Società ALLUMIERE l’ammenda di euro 1.000 e di prosciogliere da ogni addebito il Presidente MARIO LEDDA. Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it