COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. FRANCO PICCHIONI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 RE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. FRANCO PICCHIONI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ ALBATROS AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI OPPURE, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO JUNIORES Con atto del 24.2.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del Presidente della Società ALBATROS, Sig. FRANCO PICCHIONI, per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. e della Società ALBATROS ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009, per mancata partecipazione al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores. Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la società ma sono pervenute le controdeduzioni. Il Presidente della Società ha evidenziato che la Società non ha sponsor, non ha mezzi finanziari per poter allestire una squadra giovanile e disporre di un centro sportivo adeguato, tanto che sono costretti a pagare un canone di affitto cospicuo per l’affitto del campo per la prima squadra. E' presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 1.500 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente. Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società non sia direttamente responsabile, in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e pertanto le sanzioni a suo carico possono essere contenute entro limiti di minore entità. DELIBERA Di comminare alla Società ALBATROS l’ammenda di euro 1.000 e al Presidente FRANCO PICCHIONI l’inibizione per giorni 15. Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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