COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. SIMONELLI BRUNO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. SIMONELLI BRUNO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ SIMALD ROMA CALCIO A 5 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO ALLIEVI DI CALCIO A 5 Con atto del 24.2.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società SIMALD ROMA CALCIO A 5 ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009 e del presidente Sig. SIMONELLI BRUNO la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. per mancata partecipazione al Campionato Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Allievi di Calcio a 5. Il presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data, nessuno è comparso né sono pervenute deduzioni a difesa. Era presente il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l’inibizione per giorni 30 per il Presidente e l’ammenda di € 2.500,00 a carico della Società. Questa Commissione, considerato il disinteresse dimostrato nella circostanza dalla Società, nella persona del suo Presidente, ritiene fondata la richiesta avanzata dal Procuratore Federale di applicazione dell’art. 32 comma 1 e 7 Regolamento della L.N.D., in quanto non avendo dimostrato in alcun modo i motivi della mancata partecipazione ad un Campionato giovanile, al quale si era obbligati, determina una alterazione nel regolare andamento dell’attività sportiva della Società e quindi il Presidente che non si attivi o che non dimostri la materiale impossibilità ad organizzare una squadra giovanile è responsabile di una cosciente inosservanza della norma federale. Questa Commissione non può quindi non prendere atto della segnalata inadempienza della società deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra ad un campionato Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Allievi di Calcio a 5. Tanto premesso, questa Commissione, considerate le circostanze di fatto DELIBERA Di comminare alla Società SIMALD ROMA CALCIO A 5 l’ammenda di € 2.500,00. Di inibire il Presidente della Società, SIMONELLI BRUNO per giorni 30. Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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