COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. DI PALMA DOMENICO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 RE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. DI PALMA DOMENICO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ CASTELFONTANA 2007 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO ALLIEVI DI CALCIO A 5 Con atto del 24.2.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società CASTELFONTANA 2007 ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009 e del presidente Sig. DI PALMA DOMENICO la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. per mancata partecipazione al Campionato Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Allievi di Calcio a 5. Il presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data, era presente il Presidente della Società CASTELFONTANA, Sig. DI PALMA DOMENICO il quale sottolineava le difficoltà organizzative che la Società ha affrontato, ribadendo la sostanziale impossibilità ad organizzare una squadra di settore giovanile soprattutto a causa della indisponibilità di un campo di gioco. Era presente il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l’inibizione per giorni 30 per il Presidente e l’ammenda di € 2.500,00 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Allievi di Calcio a 5. Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi. Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto DELIBERA Di comminare alla Società CASTELFONTANA 2007 l’ammenda di € 2.500,00. Di prosciogliere da ogni addebito il Presidente DI PALMA DOMENICO. Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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