COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTBOLCLUB S.R.L. U.S.D. TOR DI QUINTO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REG

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTBOLCLUB S.R.L. U.S.D. TOR DI QUINTO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 133 DEL 29.4.2010 (Gara: FUTBOLCLUB SRL-USD TOR DI QUINTO del 28.4.2010 Campionato di Play-Off Juniores Reg.le ) Nel reclamo a margine, la Soc. FUTBOLCLUB contestando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale nega l’appartenenza alla propria tifoseria dei responsabili degli episodi addebitati, asserendo trattarsi di persone estranee infiltratesi tra i propri sostenitori, con inerenti provocatori, che occupavano una piccola tribuna separata, ed aperta, situata al bordo di una strada Pubblica e, quindi, senza possibilità di controllo. Le deduzioni della ricorrente sono in aperto contrasto con gli atti ufficiali, dai quali si rileva che sia l’arbitro, uno degli assistenti e i due commissari di campo sono concordi nell’avere individuato chiaramente fra i sostenitori della Soc. FUTBOLCLUB gli autori dei disordini verificatisi prima, durante e dopo l’incontro: accensione di fumogeni che ritardavano l’inizio della gara, forte esplosione di un petardo, con danni su un assistente, nonché offese alle Forze dell’Ordine presenti e tafferuglio con tifosi di parte avversa, alla fine dell’incontro stesso. Da quanto rappresentato dagli Ufficiali di gara, che costituisce fonte primaria di prova, non possono sorgere perplessità circa la matrice degli episodi, che la ricondotta dei sostenitori della ricorrente ed assume scarsa rilevanza il loro posizionamento in una od un’altra tribuna. Tanto premesso, ritenute infondate le doglianze della reclamante e considerata congrua l’ammenda comminata dal primo Giudice in relazione ai fatti accaduti, Questa Commissione DELIBERA di respingere il reclamo avanzato dalla Soc. FUTBOLCLUB e per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa viene incamerata
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