COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS 4 STRADE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE MAIEZZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 144 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS 4 STRADE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE MAIEZZA PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 6.5.2010 (Gara: VIRTUS 4 STRADE 1997 – GINESTRA del 2.5.2010 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe Esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata osserva: considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili. Che, in effetti, tutti i comportamenti posti in essere dal calciatore MAIEZZA nei confronti dell’arbitro vanno ricondotti ad un atteggiamento di protesta, manifestata con una serie di gesti sicuramente intollerabili, ma del tutto privi di intenti di violenza; che, infatti, anche il contatto tra la spalla del giocatore e l’arbitro non ha cagionato alcuna conseguenza fisica a carico di quest’ultimo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MAIEZZA PAOLO dal 31.12.2010 al 31.10.2010. La tassa reclamo va restituita.
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