COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASAMARI VEROLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.7.2011 A CARICO DEL CALCIATORE POLITI GIOR

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASAMARI VEROLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.7.2011 A CARICO DEL CALCIATORE POLITI GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 46 DEL 20.5.2010 (Gara: PRO CALCIO – CASAMARIVEROLI del 16.5.2010 – Campionato Giov. Fascia B Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che, al termine dell’incontro, il calciatore POLITI, nell’intento di riconsegnare il pallone all’arbitro, avrebbe colpito quest’ultimo sul viso con il pallone stesso, ma ciò in maniera del tutto accidentale; prova ne sia che il giocatore si era scusato con il Direttore di gara. Per tali ragioni è quindi invocata una riduzione della sanzione. Nel referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede – l’arbitro ha dichiarato che il giocatore POLITI subito dopo il fischio finale, gli aveva calciato contro il pallone colpendolo in viso e precisamente sull’occhio destro, causandogli un forte dolore, tanto che per qualche minuto, non era riuscito ad aprirlo. Nei minuti successivi il dolore era passato, ma l’arbitro aveva accusato un forte mal di testa. Alla luce di quanto riferito dall’arbitro e considerata la violenza provocata dall’impatto nonché le conseguenze fisiche, non può ritenersi assumibile la natura fortuita del gesto compiuto dal giocatore. Pur prendendo atto delle scuse formulate da quest’ultimo, peraltro non al momento del fatto, ma soltanto in un secondo tempo allorquando egli è stato accompagnato dai propri Dirigenti nello spogliatoio dell’arbitro, deve ritenersi adeguata, stante la gravità del gesto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica inflitta al calciatore POLITI GIORGIO fino al 30.11.2011. La tassa reclamo va incamerata.
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