COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. CLAUDIO PANITTI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. CLAUDIO PANITTI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ GROTTI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI OPPURE, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO JUNIORES Con atto del 9.3.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del Presidente della Società GROTTI, Sig. CLAUDIO PANITTI per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. e della Società GROTTI ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009, per mancata partecipazione al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores. Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la società nè sono pervenute le controdeduzioni. E' presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 1.500 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente. Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., tenuto conto, che la Società ha sede nel Comune di Grotti con la conseguente difficoltà nel reperire un numero adeguato di tesserati, Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società GROTTI l’ammenda di euro 1.500 e l’inibizione per giorni 15 a carico del Presidente CLAUDIO PANITTI. Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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