COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIA.DA. MACCARESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 A CARICO DEL CALCI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' GIA.DA. MACCARESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 A CARICO DEL CALCIATORE MARABITTI BRUNO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 29/4/10 ( Gara: Casalotti – Gia.Da. Maccarese del 25/4/10 – Campionato ALLIEVI FASCIA B Roma ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ha chiesto la revoca, ovvero la riduzione della sanzione, dal momento che il calciatore Marabitti, avvicinatosi all'Arbitro, al termine dell'incontro, per chiedere spiegazioni su una rete convalidata, e tenendo in mano una borraccia d'acqua per dissetarsi, avrebbe ricevuto una spinta da parte dei giocatori avversari, sicché a seguito di tale azione alcuni schizzi d'acqua sarebbero fuoriusciti dal contenitore, attingendo il Direttore di gara sulla schiena, ma in maniera del tutto fortuita ed involontaria. Tale ricostruzione non può essere condivisa. Nel referto l'Arbitro ha infatti precisato che il calciatore n. 1 Marabitti, al termine della gara, gli aveva schizzato sulla schiena l'acqua di una borraccia e successivamente, avvicinatosi ancor più, gli aveva rivolto una espressione offensiva; il che mal si concilia con la dedotta involontarietà dell'accaduto. Censurato tale comportamento irriverente ed offensivo, e ritenuta pertanto congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore MARABITTI BRUNO al 30 dicembre 2010. La tassa di reclamo va incamerata.
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