COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOREALE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 30.4.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE BRANCONE BRUNO, DI S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOREALE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 30.4.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE BRANCONE BRUNO, DI SQUALIFICA FINO AL 31.7.2010 A CARICO DEL CALCIATORE PORCELLI MAURO, DI SQUALIFICA FINO AL 15.7.2010 A CARICO DEI CALCIATORI MORESCHI VALERIO, STAZI EDOARDO E VIGLIOLA MASSIMILIANO E FINO AL 30.6.2010 A CARICO DEL CALCIATORE BRANCONE LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 140 DEL 13.5.2010 (Gara: BOREALE – PIANOSCARANO dell’8.5.2010 – Campionato Jun. Reg. Play Out) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la reclamante ha invocato una riduzione delle sanzioni ritenute eccessive anche in considerazione del fattivo comportamento dei Dirigenti della Società al fine di contenere ogni eccesso da parte dei propri tesserati, come riconosciuto, del resto, dallo stesso arbitro. Considerate le conseguenze sul punteggio della Coppa Disciplina, la ricorrente ha evidenziato altresì la evidente disparità di trattamento rispetto ad altre gare dello stesso Campionato, ai fini dei provvedimenti disciplinari comminati dal Giudice Sportivo. Ritenuto in via preliminare che, per quanto riguarda il presente ricorso, deve considerarsi del tutto improprio il riferimento ad altre gare del Campionato che hanno visto comminare esclusivamente sanzioni pecuniarie, va ribadito che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo per i comportamenti minacciosi, offensivi ed invasivi posti in essere dai calciatori PORCELLI, MORESCHI, STAZI, VIGLIOLA e BRANCONE devono considerarsi del tutto adeguate ed anzi appena congrue per quanto concerne la condotta tenuta nei confronti dell’arbitro, Questa Commissione ritiene invece di poter parzialmente ridurre la sanzione inflitta al Dirigente BRANCONE BRUNO considerato il contesto in cui è avvenuto l’episodio nonché il comportamento collaborativo da parte degli altri Dirigenti della Società. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo relativo al Dirigente BRANCONE BRUNO e, per l’effetto, riduce l’inibizione dal 30.4.2013 al 31.10.2012. Di respingere il reclamo relativo agli altri provvedimenti confermando le relative sanzioni. La tassa reclamo va restituita.
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