COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 72/2 – Procura Federale – deferimento del sig. Anselmo Carletti presidente ASD Nuova Cartusia, per violazione dell’art. 1/1

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 72/2 - Procura Federale - deferimento del sig. Anselmo Carletti presidente ASD Nuova Cartusia, per violazione dell'art. 1/1 CGS e della ASD Nuova Cartusia per responsabilità diretta nella violazione ascritta al presidente. Con atto del 30 marzo 2010 il Procuratore Federale ha deferito: A. il signor Anselmo Carletti – presidente dell’ASD Nuova Cartusia - per rispondere della violazione dell’art. 1/1 CGS per non aver assolto l’obbligo di svolgere, nella stagione sportiva 2009-2010, attività giovanile con una propria squadra ai Campionati indetti dal Comitato Regionale, così come previsto dall’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento L.N.D. richiamati dal C.U. n. 1 del 1.7.2009 LND emesso in attuazione del predetto articolo. B. la società ASD Nuova Cartusia per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. nella violazione ascritta al suo presidente. Espletati gli incombenti istruttori, all’odierna riunione è presente il rappresentante della società deferita che ha illustrato quanto riportato nella memoria difensiva depositata a giustificazione dell’inadempienza addebitata; la Procura Federale è rappresentata dall’avv. Marco Stefanini che ha sostenuto l’accusa concludendo con la richiesta delle seguenti sanzioni: • Signor Anselmo Carletti: inibizione temporanea per due mesi. • ASD Nuova Cartusia: ammenda di € 4000,00. La Commissione Disciplinare, acclarata l’infrazione, respinte le eccezioni della società deferita, ribadito come la norma disattesa preveda sanzioni pecuniarie di considerevole ammontare, stabilite per dissuadere le società partecipanti ai campionati regionali maggiori a non rispettare l’obbligo d’iscrizione di una propria squadra ai Campionati Juniores, ritiene che le conseguenti sanzioni non possano che essere di ammontare in linea con quelle sempre applicate da questo giudicante, nelle scorse stagioni sportive, per la tipologia d’infrazione. Per questi motivi infligge al signor Anselmo Carletti la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna l
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