COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 72/4 – Procura Federale – deferimento del sig. Fabrizio Vincenzi presidente FBC Veloce 1910, per violazione dell’art. 1/1
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 13/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 72/4 - Procura Federale - deferimento del sig. Fabrizio Vincenzi presidente FBC Veloce 1910, per violazione dell'art. 1/1 CGS e della FBC Veloce 1910 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al presidente.
Con atto del 30 marzo 2010 il Procuratore Federale ha deferito:
A. il signor Fabrizio Vincenzi – presidente della FBC Veloce 1910 - per rispondere della violazione dell’art. 1/1 CGS per non aver assolto l’obbligo di svolgere, nella stagione sportiva 2009-2010 attività giovanile con una propria squadra ai Campionati indetti dal Comitato Regionale, così come previsto dall’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento L.N.D. richiamati dal C.U. n. 1 del 1.7.2009 LND emesso in attuazione del predetto articolo.
B. la società FBC Veloce 1910 per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. nella violazione ascritta al suo presidente.
Dato corso agli incombenti istruttori, il procedimento ha avuto luogo in data odierna, assenti le parti deferite e con la presenza dell’Avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale, che ha sostenuto l’accusa con la richiesta delle seguenti sanzioni:
• Signor Fabrizio Vincenzi: inibizione temporanea per due mesi.
• FBC Veloce 1910: ammenda di € 4000,00.
La Commissione Disciplinare, acclarata l’infrazione, ribadito come la norma disattesa preveda sanzioni pecuniarie di considerevole ammontare, stabilite per dissuadere le società partecipanti ai campionati regionali maggiori a non rispettare l’obbligo d’iscrizione di una propria squadra ai Campionati Juniores, ritiene che le conseguenti sanzioni non possano che essere di ammontare in linea con quelle sempre applicate da questo giudicante, nelle scorse stagioni sportive, per la tipologia d’infrazione.
Per questi motivi infligge al signor Fabrizio Vincenzi la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società FBC Veloce 1910, recidiva per il secondo anno consecutivo, al pagamento dell’ammenda di € 4000,00.
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