COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 74 – Reclamo G.S. Bogliasco D’Albertis avverso la squalifica del calciatore Alfio Asioli fino al 30.09.2010- Gara Boglias

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 74 - Reclamo G.S. Bogliasco D'Albertis avverso la squalifica del calciatore Alfio Asioli fino al 30.09.2010- Gara Bogliasco D'Albertis - Livorno del 4.4.2010 - Torneo Caravella Cat. Allievi. C.U. n. 57 del 15 aprile 2010. Per aver colpito con un pugno, a fine gara, un dirigente della squadra avversaria, il giudice sportivo squalificava il calciatore Alfio Asioli fino al 30 settembre 2010. Propone istanza d’appello la società Bogliasco D’Albertis che, pur ammettendo i fatti e censurando il comportamento del calciatore, ne ritiene troppo pesante la squalifica perciò ne chiede la riduzione. Ritiene la Commissione Disciplinare che il provvedimento sanzionatorio è troppo severo per punire un gesto che, pur commesso da un soggetto giovanissimo e pur evidenziando grave violenza per le conseguenze riportate dal dirigente colpito (vistoso ematoma al volto), merita una sanzione più contenuta che individua nella squalifica del calciatore fino al 31 agosto 2010. In tal senso delibera. Nulla per la tassa reclamo.
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