COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 13/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di: 1. Bonetti Mattia, per la violazione dell’art.1, comma 1 del Codice d
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 13/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di:
1. Bonetti Mattia, per la violazione dell’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.10, commi 2 e 6 del CGS, per aver partecipato indebitamente a 14 gare benché non fosse tesserato con la società Vever Intercomunale;
2. CUTRONA Filippo, per la violazione dell’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.10, commi 2 e 6 del CGS, per aver sottoscritto alcune distinte di gara nelle quali partecipava indebitamente il calciatore Bonetti, dichiarando che i calciatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati per la società;
3. GHISLENI Marco, per la violazione dell’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.10, commi 2 e 6 del CGS, per aver sottoscritto alcune distinte di gara nelle quali partecipava indebitamente il calciatore Bonetti, dichiarando che i calciatori ivi indicati erano tutti tesserati per la società;
4. SCHINELLI Giuseppe, per la violazione dell’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.10, commi 2 e 6 del CGS, per aver sottoscritto alcune distinte di gara nelle quali partecipava indebitamente il calciatore Bonetti, dichiarando che i calciatori ivi indicati erano tutti tesserati per la società;
5. la società VEVER INTERCOMUNALE a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 del CGS per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 e dell’art. 1 comma 5 del CGS, per l’operato posto in essere dai propri tesserati e da persone che hanno svolto attività nell’ambito e per conto della società.
All’udienza del 09.04.2009, oltre al rappresentante della Procura Federale, si sono presentati i sigg. Bonetti Mattia, Cutrona Filippo Presidente della Soc. Vever Intercomunale, Ghisleni Marco e Schinelli Giuseppe.
Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare, nella quale è stato esposto il contenuto delle contestazioni ed il relativo materiale probatorio contenuto in atti, è stata data la parola ai deferiti.
Il sig. Cutrona Filippo ha dichiarato che per il calciatore Bonetti la Società aveva richiesto per la stagione 2008/2009 il tesseramento mediante lettera raccomandata e che, quindi, il mancato regolare tesseramento era dovuto ad una omissione od errore dell’Ufficio Tesseramenti. Ha aggiunto che, non appena la Società ha avuto notizia che il Bonetti non risultava tesserato, si è subito premurata di tesserarlo nel luglio 2009 per la stagione sportiva 2009/2010. Gli altri deferiti confermano la versione fornita del Presidente della Società.
Il Rappresentante della Procura Federale, all’esito dell’istruttoria compiuta, concludeva, per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, con richiesta di condanna alle seguenti sanzioni:
• per Bonetti Mattia anni due di squalifica;
• per Cutrona Filippo, Ghisleni Marco e Schinelli Giuseppe anni due di inibizione;
• per la società Vever Intercomunale € 1.000,00 di ammenda e punti 14 di penalizzazione da scontare nel campionato 2009/2010.
Data la parola ai deferiti, gli stessi concludevano con la richiesta di assoluzione; il Presidente, subordinatamente, chiedeva di limitare la condanna ad una pena pecuniaria per la Società.
Motivi della decisione
La responsabilità dei soggetti deferiti risulta provata attraverso l’attività di indagine svolta dalla Procura Federale, di cui ci è documentazione in atti.
Appare verosimile che tutti i deferiti abbiano agito in buona fede, ritenendo che il tesseramento fosse stato perfezionato attraverso l’invio della lettera raccomandata, ma l’illecito contestato sussiste in conseguenza della condotta omissiva colposa consistita nel non aver controllato presso il Comitato competente, prima dell’impiego del calciatore, l’effettiva annotazione del tesseramento del Bonetti Mattia per la Società.
Per quanto riguarda le sanzioni da infliggere, le stesse possono essere attenuate rispetto a quelle richiesta dalla Procura Federale, ciò tenendo conto della buona fede con la quale i deferiti hanno agito e per la non particolare gravità di quanto addebitato.
Ciò premesso,
La Commissione Disciplinare Territoriale
ritenuta provata la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni loro rispettivamente contestate
infligge
• a Bonetti Mattia la sanzione della squalifica fino al 31.10.2010;
• a Cutrona Filippo la sanzione della inibizione fino al 31.12.2010;
• a Ghisleni Marco e Schinelli Giuseppe la sanzione dell’inibizione fino al 31.10.2010;
• alla Soc. Vever Intercomunale le sanzioni di € 1.000,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da applicarsi nel campionato 2009/2010.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 13/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di: 1. Bonetti Mattia, per la violazione dell’art.1, comma 1 del Codice d"