COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 13/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Ardor Lazzate Camp. Promozione Gir. B – Gara AC Ardor Lazzate/ACD Lentatese del 11/04/2010 La società A

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 13/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Ardor Lazzate Camp. Promozione Gir. B - Gara AC Ardor Lazzate/ACD Lentatese del 11/04/2010 La società AC ARDOR LAZZATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inflitto la squalifica al calciatore Frisenda Alberto fino al 12.10.2011. Comunicato n.39 del CRL datato 15/04/2010. La reclamante lamenta l’eccessività della sanzione disciplinare inflitta dal GS al calciatore in quanto eccessiva rispetto alla condotta tenuta dallo stesso. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.38 del CGS, sentita la reclamante, rileva: il comportamento tenuto dal calciatore Frisenda Alberto a fine gara è descritto con chiarezza dall’arbitro sia nell’integrazione allegata al referto sia nella successiva breve nota di precisazione; pertanto non può essere accolta la ricostruzione dei fatti parzialmente diversa dedotta dalla reclamante. In ordine alla condotta del calciatore Frisenza, la stessa deve essere senz’altro censurata con fermezza e punita adeguatamente. Considerato il contesto generale all’interno del quale si è svolta l’azione ascritta al Frisenda, contesto che ha visto a fine gara la partecipazione ad una sorta di rissa (così come descritto dal direttore di gara nell’integrazione al referto) di ben 14 calciatori appartenenti ad entrambe le due squadre; preso atto della presenza tra i calciatori in questione di Borghi Dario (il calciatore della Lentatese bersaglio dell’atto violento compiuto dal Frisenda) anch’egli colpito da sanzione dal GS per aver preso parte ad una colluttazione coi calciatori avversari; ciò considerato, in ragione di una valutazione complessiva di quanto accaduto e del metro di giudizio proprio di questa Commissione, la sanzione inflitta può esser mitigata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica al calciatore FRISENDA Alberto a tutto il 31.03.2011 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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