COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 13/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Cividatese Camp. Allievi Prov. Gir. G – Gara Veduggio/Real Cesate del 25/04/2010 C.U. n.39 della delegazion
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 13/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Cividatese Camp. Allievi Prov. Gir. G - Gara Veduggio/Real Cesate del 25/04/2010
C.U. n.39 della delegazione di BERGAMO datato 29/04/2010
La società CIVIDATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha omologato il risultato conseguito sul campo di 3-3, lamentando che alla gara hanno partecipato due calciatori della soc. PAGAZZANESE squalificati..
La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: non è contestato, ed anzi è sportivamente ammesso da parte della PAGAZZANESE che alla gara in oggetto hanno partecipato i calciatori CONFORTI Jacopo e ZANCHI Matteo che erano squalificati e dunque non avevano titolo a partecipare alla gara. Il GS, anche a seguito di un reclamo proposto fuori termine, come nel caso di specie, aveva la facoltà ma anche l’onere, in base all’art.29, comma 7 e comma 8, del CGS, di rilevare d’ufficio la posizione irregolare e di decretare la punizione sportiva della perdita della gara in base all’art.17, comma 5, lett. A). La Commissione Disciplinare, essendo tempestivo il ricorso in appello proposto dalla reclamante, in forza dei poteri devolutivi ad essa attribuiti, per pacifica giurisprudenza della stessa, deve dunque assumere la sanzione della perdita della gara a carico della PAGAZZANESE.
Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto, annulla la decisione del GS e decreta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della PAGAZZANESE con il risultato di : CIVIDATESE 3 PAGAZZANESE 0. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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